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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 241
Data ricezione: 11/04/2022
 
Argomento: Servizi di architettura e Ingegneria
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO - DIREZIONE LAVORI
Quesito:

L'Amministrazione Comunale ha affidato al professionista A incarico di progettazione di un'opera per € 38.200,00 (a base di gara € 58.772,14). Ora, approvata la progettazione, vi è la necessità di affidare la direzione lavori, che dal calcolo della parcella risulta pari ad € 160.536,26 a base di gara. Si intende procedere tramite confronto concorrenziale con invito esteso da 5 a10 professionisti. E' possibile invitare anche il professionista A, visto che se si fosse considerato inizialmente, prima dell'incarico della progettazione, l'importo complessivo di progettazione e direzione lavori sarebbe stato di € 219.308,40 e quindi superiore alla soglia di € 215.000,00?

 
Risposta:

Premesso che, per poter addivenire ad un affidamento della progettazione e della direzione lavori ad un medesimo soggetto, la modalità più corretta sarebbe stata quella di considerare la sommatoria degli incarichi e di affidare, conseguentemente, mediante procedura aperta sia la progettazione sia, in forma opzionale (ex lettera “a” del comma 2 dell’articolo 27 della l.p. 2/2016), la direzione lavori, nel caso rappresentato l’attivazione di una procedura di confronto concorrenziale successivo ad un affidamento diretto (o, non diversamente, ad un precedente confronto concorrenziale su invito) non sembra costituire la soluzione più adeguata, in quanto esposta all’obiezione di sostanziale elusività della soglia. Si ritiene che la modalità più idonea per offrire la possibilità, al progettista, di partecipare alla procedura di affidamento della direzione lavori sia costituita dall’attivazione di una procedura aperta, ferma restando l’adozione di una congrua e ponderata motivazione in ordine all’utilizzo di una procedura più gravosa e al rispetto delle regole sulla partecipazione “antecedente” del progettista rispetto alla direzione lavori (argomentando ex art. 67, comma 1 del c.a.). In alternativa, si ritiene ammissibile la procedura di confronto concorrenziale per l’affido della direzione lavori a condizione che non sia invitato l’originario progettista.

 

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