Consultazione pareri
Codice identificativo: | 243 |
Data ricezione: | 11/08/2022 |
Argomento: | Adeguamento prezzi |
Oggetto: | Rinegoziazione tempistica esecuzione contratto - lg art. 35, c. 4 lp 6/22 |
Quesito: | Si richiede un chiarimento in merito alla rinegoziazione della tempistica di esecuzione di un contratto di opera pubblica. Secondo quanto riportato al punto 14 delle Linee Guida approvate con deliberazione GP n. 1660/2022, è necessaria l'attestazione che "l'operatore economico richiedente nulla avrà da pretendere nei confronti dell'amministrazione in termini di maggiori costi ed oneri". Tale dicitura si intende limitata ai costi ed oneri connessi al solo prolungamento del cantiere intesi come spese generali o apprestamenti specifici di cantiere (ponteggi, allacciamenti, sorveglianza, nolo di attrezzature ecc...) o sono compresi anche eventuali aumenti del costo delle lavorazioni collegati all'aumento dei prezzi dei materiali nel frattempo verificatisi ? |
Risposta: | Le linee guida approvate con la delibera della Giunta provinciale n. 1660 di data 16.9.2022 e rettificate con delibera della Giunta provinciale n. 1883 di data 21.10.2022 al paragrafo 14 rinviano alla deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2021, n. 2398 (Approvazione dell'elenco prezzi di cui all'art.13 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26) con la quale si è data indicazione di effettuare una “valutazione prioritaria del riconoscimento, da parte del Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, di adeguate proroghe in sede di esecuzione dei contratti in corso caratterizzate da comprovate difficoltà esecutive per ritardi dei fornitori di materiali interessati da tensioni di mercato; peraltro, nei casi in cui detti ritardi possano incidere più pesantemente sul complesso dell’esecuzione contrattuale affidata in appalto, potrà essere valutata anche la sospensione parziale o totale dei lavori, forniture o servizi; resta, comunque, fermo che detti riconoscimenti di maggiori tempi contrattuali (proroghe) o sospensioni (totali o parziali) saranno concessi/e solo in presenza di un’esplicita e documentata richiesta da parte dell’appaltatore accompagnata dall’attestazione che l’operatore economico richiedente nulla avrà da pretendere, nei confronti dell’amministrazione, in termini di maggiori costi o oneri; resta, infine, fermo che l’accoglimento della richiesta dovrà essere valutato alla luce anche di eventuali prioritarie esigenze di interesse pubblico.” Le stesse linee guida concludono il paragrafo in questione affermando che “La rinegoziazione delle tempistiche di esecuzione del contratto può essere effettuata anche contestualmente alla rinegoziazione economica.” Da complesso delle disposizioni delle linee guida sopra riportate si ricava che la rinuncia che si richiede all’operatore economico circa future pretese in termini di maggiori costi ed oneri si intende riferita, come ipotizzato in quesito, esclusivamente agli eventuali maggiori costi e oneri connessi al prolungamento del cantiere intesi come spese generali o apprestamenti specifici di cantiere (ponteggi, allacciamenti, sorveglianza, nolo di attrezzature ecc...), in modo tale che la concessione di una dilazione dei termini finali di esecuzione del contratto non si riverberi sull’Amministrazione. Fermo questo, diverso è il caso della rinegoziazione dei prezzi che deve comunque essere operata in ragione dell’istanza prodotta dall’operatore economico e, quindi, riferita anche ad aumenti di prezzi che si possono verificare nel periodo di proroga concesso in sede di rinegoziazione. Ciò in considerazione del fatto che le condizioni del mercato lasciano ragionevolmente ritenere che alla difficoltà di reperire i materiali necessari si colleghi anche un aumento dei relativi prezzi. Rimane fermo che in ogni caso sia l’istanza di rinegoziazione dei tempi sia quella relativa alla rinegoziazione dei prezzi deve essere suffragata da valida documentazione probatoria in grado di comprovare la veridicità dei fatti posti a base dell’istanza. |
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