Consultazione pareri
Codice identificativo: | 246 |
Data ricezione: | 11/10/2022 |
Argomento: | Appalti PNRR e PNC |
Oggetto: | Pnrr verifica del progetto esecutivo da porre a base di gara |
Quesito: | La presente per richiedere se la verifica e la validazione del progetto esecutivo da porre in gara richiesta dai bandi PNRR debba essere effettuata ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 26, o conformemente alle previsioni della normativa provinciale che prevede che “La verifica del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali: a) la verifica effettuata dal progettista; b) l'espressione del parere tecnico-amministrativo ed economico.” Si evidenzia in proposito che i soggetti che esprimono il parere tecnico amministrativo di cui all’articolo 55 della L.P. 26/1993 c. 4. sono “i Responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici” figure che andranno a coincidere nella maggioranza dei casi con la figura del RUP, al quale non permesso effettuare tale verifica ai sensi dell’articolo 26 c.6 del D.Lgs 50/2016 per importi superiori al milione di euro. Inoltre l’articolo 26 c.7 del D.Lgs 50/2016 recita “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.” |
Risposta: | Per quanto attiene al responsabile del procedimento e alla verifica/validazione del progetto trovano applicazione le vigenti disposizioni provinciali ancorché riguardino contratti finanziati con fondi PNRR e PNC. Infatti, l’articolo 2 ter (Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC) della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 effettua il rinvio agli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché alla disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), ma con una precisazione in termini di compatibilità con l’ordinamento provinciale. La figura del responsabile del procedimento e la validazione rientrano, a tal fine, tra le disposizioni provinciali che sono mantenute anche con riferimento ai contratti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC, considerato che la ratio del rinvio alla normativa statale è quella di recepire le disposizioni di semplificazione riportate nell’articolato richiamato, ma non di modificare il contesto organizzativo e gli altri istituti giuridici regolamentati delle fonti normative provinciali. Vale la pena anche menzionare, seppure si tratti di una precisazione inserita in un contesto più ampio, la circolare 21/2022 del Dipartimento della Ragioneria generale del MEF del 29 aprile 2022 con la quale si è inteso precisare che la normativa di riferimento per i contratti inclusi nel PNRR e PNC comprende anche la legislazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano. A tal riguardo, e per quanto qui interessa, si ritiene anzitutto di evidenziare che ai sensi dell’art. 40, comma 2 d.p.p. 9-84/leg. del 2012 nella prima fase procedurale la verifica spetta al progettista: in tale fase quindi non si ritiene possa trovare applicazione quanto stabilito dall’art. 26, co. 6 e 7 del d.lgs. 50/2016. Si ritiene invece che il principio enunciato dall’art. 26, comma 7 del Codice (“Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo”) si applichi all’attività di verifica svolta dall’organo consultivo nella fase successiva. Lo stesso infatti è espressione di un principio di carattere generale che vieta la commistione fra le figure del controllato e del controllore e che impone al primo di astenersi dallo svolgere funzioni di controllo sul proprio operato, principio che deve intendersi immanente anche all'ordinamento provinciale dei contratti pubblici. Ciò posto, nel caso in cui il rup sia anche progettista sembra ricorrere un’incompatibilità e pertanto trova applicazione l’ultima parte dell’art. 55, c. 4 lp 26/93 laddove esplicita che “Se non è presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative”. |
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