Consultazione pareri
Codice identificativo: | 250 |
Data ricezione: | 17/11/2022 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | requisiti ente educativo e soglie di acquisizione di beni e servizi |
Quesito: | - quali sono i requisiti per essere definiti quale ente educativo - i soggetti educativi come la scuola, sono sottoposti alle soglie di acquisizione di beni e servizi previste dal codice degli appalti oppure hanno soglie diverse (più elevate)? - per il partenariato di innovazione quali sono i vincoli economici? |
Risposta: | Relativamente al primo quesito si evidenzia che il servizio di supporto giuridico “L’Esperto risponde” si occupa di fornire consulenza con specifico riguardo all'interpretazione della normativa in materia di contratti pubblici. Il quesito posto, presentando una questione estranea a tale ambito, esula dalla specifica materia di competenza del suddetto servizio. Con riferimento al secondo quesito posto, preme osservare che gli enti scolastici sono da annoverarsi tra le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 5 della l.p. 2/2016. Pertanto, in quanto tali e al pari delle altre amministrazioni aggiudicatrici, le scuole sono tenute all’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. Con particolare riferimento alle soglie di affidamento e alle correlate procedure si evidenzia che, salvo peculiari casi che non rilevano nel caso in oggetto, queste non vengono individuate in base al soggetto che compie l’affidamento. Ne consegue che gli enti scolastici, come ogni altra amministrazione aggiudicatrice, sono vincolati al rispetto delle soglie di affidamento ordinarie previste dalla normativa provinciale e statale. In relazione al terzo quesito, il cui significato appare sfuggente, sembra opportuno delineare un quadro esplicativo dell'istituto del partenariato per l’innovazione. Nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare le procedure di scelta del contraente di cui all’art. 59 del d.lgs 50/2016. Tra queste viene annoverato il partenariato per l’innovazione, il quale presenta delle peculiarità tanto nello svolgimento della procedura quanto nell’oggetto del contratto. Il ricorso a tale procedura, prevista dalla direttiva 2014/24/UE e recepita dal Codice dei contratti pubblici, può infatti avvenire nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 65 del d.lgs 50/2016. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrervi solamente “nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato”. A livello procedurale, si evidenzia che qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare al partenariato in risposta ad un bando di gara, presentando le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice. Questa infatti deve fissare nei documenti di gara “i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura”. A seguito della valutazione delle informazioni presentate, l’amministrazione aggiudicatrice sceglie quali operatori economici invitare alla procedura. Il partenariato può essere instaurato con uno o più operatori economici, che separatamente svolgono attività di ricerca e sviluppo. Il partenariato si struttura in fasi che rispecchiano lo svolgimento delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, fissando obiettivi intermedi che ogni operatore deve raggiungere. A seguito degli esiti di ogni fase, l’amministrazione può risolvere il partenariato per l'innovazione o ridurre il numero di operatori partecipanti. L’amministrazione aggiudicatrice negozia le offerte iniziali e le offerte successive, tranne quelle finali. In ogni caso si rileva che l'amministrazione aggiudicatrice “assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo”. Ne consegue che, analogamente alle altre procedure, anche nel caso del partenariato per l’innovazione, l’amministrazione è tenuta a fissare negli atti di gara l’importo a base di gara. |
< Indietro