Consultazione pareri
Codice identificativo: | 252 |
Data ricezione: | 17/11/2022 |
Argomento: | Esecuzione del contratto |
Oggetto: | riserve |
Quesito: | L’ art. 58.12 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Riserve. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore”, prevede al comma 2 “Se sono stati già eseguiti e contabilizzati lavori per una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'importo stabilito dal contratto e se l'importo delle riserve supera il 5 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento esamina e valuta le riserve secondo le disposizioni del regolamento di attuazione e formula una proposta di accordo bonario per la loro risoluzione entro centoventi giorni dall'apposizione delle riserve.” Premesso ciò si chiede se per il calcolo dell’importo delle riserve (5%) si considerano tutte indifferentemente le riserve presentate dall’appaltatore o solo l’importo risultante dalla somma delle eventuali riserve ritenute tempestive, ammissibili e non infondate ai sensi del comma 2 del’ Art. 167 “Esame delle riserve”? |
Risposta: | Come noto, lo scopo principale dell’istituto della riserva è di offrire certezza giuridica alla contabilizzazione ovvero di rendere incontestabili i fatti che producono spesa nell’ambito dell’esecuzione dei lavori pubblici: pertanto, l’apposizione delle riserve va effettuata coerentemente con tale finalità, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità (che comprende la tempestività) e la non manifesta infondatezza nonché dei principi generali di buona fede e correttezza nell’adempimento del contratto e delle relative obbligazioni che discendono dallo stesso. Pertanto, considerato che la proposizione di riserve da parte dell’operatore economico non può essere effettuata allo scopo di eludere le soglie previste per il loro esame in corso di esecuzione del contratto (vedasi, al riguardo, anche la disposizione di cui all’articolo 205, comma 4 del codice dei contratti “Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore”), ai fini della loro applicazione vanno considerate unicamente le riserve ritenute ammissibili (quindi anche tempestive) e non manifestamente infondate. |
< Indietro