Consultazione pareri
Codice identificativo: | 255 |
Data ricezione: | 25/11/2022 |
Argomento: | Controlli |
Oggetto: | Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico |
Quesito: | In Provincia Autonoma di Trento l’utilizzo degli Elenchi degli Operatori Economici di cui agli artt. 19 e 19bis della L.P. 2/2016 sostituisce l’obbligo di utilizzare il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico e quindi di richiedere il PASSOE agli operatori invitati, considerato che le Stazioni Appaltanti sono obbligate a selezionare gli Operatori Economici da invitare da questi Elenchi, i cui iscritti sono già verificati per tutte le Stazioni Appaltanti dall’Ufficio Controlli e Supporto alla Direzione APAC della Provincia Autonoma di Trento. Si chiede quindi di confermare che le Stazioni Appaltanti in Provincia di Trento non sono obbligate a richiedere il PASSOE agli Operatori economici invitati: qualora la risposta fosse negativa si chiede di precisare se il PASSOE vada richiesto anche in caso di affidamento diretto, puro o previo esperimento di un sondaggio informale, anche se effettuato tramite Mercurio, per tutte le tipologie di appalto (lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria ed architettura). |
Risposta: | Per dare risposta al quesito occorre riepilogare le fasi che hanno visto l’entrata in vigore del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). Con delibera n. 464 del 27 luglio 2022 l’ANAC, in attuazione dell’articolo 81, co. 2 del Codice, ha introdotto l’obbligo di ricorrere al FVOE per la verifica dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione nelle procedure di affidamento. Nella delibera si è specificato che solamente per le procedure di importo inferiore ai 40.000 euro “l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario”. Va tuttavia rilevato che con successivo Comunicato del 16 novembre 2022 il Presidente dell’Autorità ha formulato talune precisazioni. In particolare, per quanto qui interessa, nelle more della piena realizzazione dei servizi di interoperabilità tra piattaforme, sono state introdotte alcune deroghe specificando che l’obbligo non riguarda le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici. Nelle descritte situazioni è possibile continuare a svolgere le verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del dpr n. 445 del 2000. Ora, come correttamente evidenziato dal richiedente, le gare di appalto vengono condotte sulla piattaforma telematica Mercurio individuando i soggetti da invitare dall’elenco unico per i lavori pubblici. Come è noto, gli operatori iscritti all’elenco sono soggetti ad una verifica periodica a campione dei requisiti tale da permettere alla stazione appaltante di poter invitare i soggetti, ritenendoli idonei, per il solo fatto di essere iscritti nell’elenco stesso. Analoga considerazione può essere svolta per gli affidamenti gestiti sul Mepat. In ogni caso e a prescindere dalle indicazioni contenute nel citato Comunicato, si ritiene che nell’ambito di implementazione del Fascicolo, il PASSOE costituisca comunque un valido strumento che merita di essere ampiamente utilizzato in quanto, come è agilmente ricavabile dall’art. 2 della delibera, lo stesso consente sia il controllo in fase di esecuzione della permanenza dei requisiti in capo all’operatore economico, sia l’accertamento di taluni adempimenti cui l’operatore economico stesso è tenuto in fase di gara (verifica del pagamento del contributo). Del resto non va dimenticato che il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico costituisce lo strumento necessario per la verifica dei requisiti di ordine speciale, necessari per la specifica procedura, e più in generale per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti in capo a soggetti partecipanti alla gara in veste di componenti RTI non iscritti nell’elenco. |
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