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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 257
Data ricezione: 12/01/2022
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: applicazione comma 4 art. 35 L.P. 6/2022
Quesito:

Volevo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per il riconoscimento di quanto dovuto all’impresa ai sensi dell'articolo in oggetto. Per riconoscere quanto dovuto è corretto inserire in ogni SAL una voce "rinegoziazione condizioni contrattuali" con la somma determinata attraverso l'utilizzo della tabella allegata alle linee guida. Altro quesito nel caso all'interno del quadro economico abbia già le risorse per riconoscere quanto dovuto (minori lavorazioni imprevisti..) occorre in ogni caso procedere alla redazione una variante?

 
Risposta:

In via ordinaria, una volta effettuata l’istruttoria dell’istanza di rinegoziazione con esito favorevole, è predisposta la perizia di variante nonché (a condizione che i lavori siano ancora in corso) anche sottoscritto il relativo atto aggiuntivo al fine di ricomprendere quanto riconosciuto ancorché si utilizzino le voci disponibili nell’ambito del quadro economico (ribasso d’asta e imprevisti), da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell’amministrazione. Una volta approvata la perizia e sottoscritto il relativo atto aggiuntivo, la contabilizzazione dei lavori già effettuati viene compilata inserendo tutti i sovrapprezzi e relative quantità nei relativi documenti contabili utilizzando, come data di riferimento (in luogo di quella di realizzazione), quella di sottoscrizione dell’atto aggiuntivo relativo alla “rinegoziazione”; pertanto, essa concorre alla formazione del primo SAL utile (vedasi paragrafo 11 delle Linee guida) e relativo certificato di pagamento. Per quanto attiene ai lavori ancora da svolgere la relativa contabilizzazione verrà effettuata, una volta eseguiti, secondo le modalità ordinarie applicando alle singole lavorazioni da contabilizzare sia il prezzo contrattuale che i sovrapprezzi riconosciuti. Nel caso in cui le lavorazioni comprese nel contratto siano state già tutte effettuate queste comporteranno, a seconda dei casi, la necessità di integrare il conto finale o il collaudo/CRE: in tale evenienza, gli atti di contabilità finale ovvero il collaudo/CRE (che dovranno, comunque, essere redatti entro le scadenze previste) saranno integrati da un’apposita dicitura con la quale si darà atto che è pervenuta un’istanza di rinegoziazione prima dell’approvazione del collaudo/CRE, che è in corso di istruttoria. Effettuata l’istruttoria della pratica e nel caso in cui essa sia ritenuta accoglibile, saranno integrati, a seconda della fattispecie, lo stato finale e/o il collaudo/CRE e sarà sufficiente adottare, successivamente, una determinazione che disponga la liquidazione di quanto riconosciuto; nel caso di accoglimento parziale o condizionato da successiva integrazione del finanziamento, la liquidazione dovrà avvenire previa formale accettazione, da parte del beneficiario, di quanto proposto dall’amministrazione (fermo restando il doveroso avvio delle procedure per l’accesso a fondi provinciali, ove consentito, a seguito del quale potrà aversi eventuale ulteriore integrazione secondo le modalità da ultimo indicate).

 

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