Consultazione pareri
Codice identificativo: | 260 |
Data ricezione: | 12/07/2022 |
Argomento: | Subappalto |
Oggetto: | Art. 26 c. 1 L.P. 2/2016 - fornitura e posa |
Quesito: | Nel C.S.A. posto in gara, è stato indicato che “La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente”. La ditta appaltatrice ha richiesto la possibilità di subappaltare la sola posa di un prodotto, giustificando tale necessità con il fatto che la ditta produttrice del prodotto non effettua la posa in opera nella Comunità di riferimento. Si chiede pertanto se è legittimo autorizzare il subappalto in deroga al C.S.A. |
Risposta: | In linea di massima la risposta al quesito è negativa. La norma di cui si tratta (art. 26 della L.P. n. 2/2016) consente alla Stazione appaltante di limitare il subappalto impedendo all’appaltatore di scindere una lavorazione fra la fornitura del materiale e la relativa posa in opera. La norma stessa, peraltro, non determina un vincolo alla Stazione appaltante, ma le attribuisce una facoltà che, tuttavia, deve essere esercitata prima dell’indizione della gara per evidenti ragioni di tutela della par condicio fra gli operatori economici che si vogliono approcciare alla specifica commessa. La valutazione che deve compiere la Stazione appaltante, quindi, è specifica e deve essere correlata al caso concreto a fronte delle peculiarità della singola commessa e della necessità di garantire che la singola lavorazione sia effettuata correttamente, cosa che l’eventuale suddivisione fra fornitura del materiale e posa in opera potrebbe (in tesi del legislatore provinciale) compromettere, e che la lavorazione complessivamente intesa possa essere correttamente e complessivamente certificata secondo la normativa vigente (ad es. in caso di impianti). Laddove la Stazione appaltante si sia determinata nel senso di prevedere il divieto di suddivisione di una lavorazione fra fornitura e posa in opera in sede di gara (si presume in esito a una valutazione del caso specifico) non è possibile che siffatta prescrizione sia mutata nel corso dell’esecuzione del contratto, pena l’alterazione delle condizioni di gara. Rimane inteso che se nel corso dell’esecuzione del contratto le condizioni su cui si è basata la valutazione originaria della Stazione appaltante sono mutate (ad es. per l’introduzione di nuove lavorazioni in sede di variante o per la previsione di prodotti infungibili per i quali il produttore non provvede alla posa in opera), anche la relativa valutazione deve essere conseguentemente aggiornata, fermo restando l’obiettivo che è e rimane quello di garantire la corretta esecuzione della lavorazione. |
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