Consultazione pareri
Codice identificativo: | 270 |
Data ricezione: | 01/11/2023 |
Argomento: | Compensazione prezzi |
Oggetto: | Compensi a progettisti e direttori lavori per attività di verifica su compensazioni, rinegoziazione, aggiornam. prezzi |
Quesito: | Allorché sia richiesto al Direttore dei lavori di effettuare l’attività di verifica e controllo in ordine alla congruità di importi e quantità delle istanze di compensazione pervenute ai sensi dell’articolo 1-septies del DL 25 maggio 2021, n. 73 ovvero delle istanze di compensazione ai sensi dell’articolo 35, comma 4 della l.p. 6/2022 e sia stato previsto, a livello di regolazione dei rapporti contrattuali, una clausola di automatico adeguamento del compenso a fronte di un maggior importo dei lavori contabilizzati, queste attività vanno remunerate ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2018 oppure sono da intendersi remunerate all’interno della suddetta clausola? Analogamente, allorché a seguito di un’attività progettuale già completata, sia richiesto al progettista di adeguare il computo metrico estimativo e, di conseguenza, gli elaborati che si basino su detto computo (relazione, analisi costi-benefici etc.) e qualora sia contemplata, a livello di regolazione dei rapporti contrattuali, una clausola di automatico adeguamento del compenso a fronte di un maggior importo dei lavori previsti a base di gara, questa attività va remunerata ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2018 oppure è da intendersi remunerata all’interno della suddetta clausola? |
Risposta: | Si ritiene che il compenso da corrispondere al professionista debba, in effetti, essere adeguato allorché siano richieste al medesimo prestazioni di tipo aggiuntivo che esulino da quelle specificamente dedotte nel contratto, in virtù del principio dell’equo compenso. Infatti, dal paragrafo 2 “Determinazione del corrispettivo” delle Linee guida n. 1 di ANAC, da leggersi anche in correlazione alle modifiche apportate dal “Correttivo” (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) al comma 8 dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, si può ricavare che sussista l’obbligatorietà nell’utilizzo dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 17 giugno 2018 da porre a base di gara, che devono pertanto essere indicati, in modo trasparente, al fine di consentire all’offerente (e futuro contraente) di poter valutare “la congruità dell’importo fissato [e] l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo”. Parallelamente, pertanto, anche prestazioni aggiuntive, da richiedersi ai sensi dell’articolo 27 della l.p. 2/2016, vanno necessariamente retribuite se comportano attività ulteriori rispetto alle prestazioni dedotte in contratto, ancorché normativamente imposte o comunque necessarie. Le attività dirette ad effettuare verifiche e controlli ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste dalle originarie prestazioni dedotte in contratto possono costituire un aggravio di attività che, dunque, non possono essere imposte a titolo gratuito a carico dell’esecutore delle prestazioni originarie. Infatti, le verifiche sulla corretta applicazione delle tabelle per l’applicazione delle compensazioni di cui all’articolo 1-septies del DL 25 maggio 2021, n. 73 ovvero della tabella allegata ad istanze di rinegoziazione pervenute ai sensi dell’articolo 35, comma 4 della l.p. 6/2022 e relative linee guida attuative comportano, in effetti, un’attività aggiuntiva che, tuttavia, risulta di consistenza variabile a seconda dell’entità della verifica (che potrebbe essere limitata ad alcune e sporadiche voci ma anche estesa a tutte le lavorazioni di un appalto particolarmente complesso) e della qualità delle informazioni da verificare (che potrebbero riguardare semplici voci dell’elenco prezzi come anche più complesse verifiche legate all’allegazione di analisi dei prezzi). Pertanto, anche l’entità del compenso da corrispondere non potrà che tener conto della variabilità di situazioni, da valutarsi nel caso concreto. Peraltro, nel caso in cui il contratto o la “convenzione” o le disposizioni contrattuali allegate (capitolato prestazionale) contengano una clausola di adeguamento automatico (cioè riconoscono un maggior importo del corrispettivo ricavabile, in modo matematico, dall’applicazione della formula già utilizzata per calcolare la base d’asta), è evidente che se la necessità di adeguamento deriva unicamente dal riconoscimento di maggiori prezzi determinati dall’entità delle compensazioni o sovrapprezzi riconosciuti all’impresa, non appare possibile una duplicazione di compensi (cioè: sovrapposizione tra maggior compenso determinato a titolo di “adeguamento” e maggior compenso “a vacazione” ex articolo 6 del DM 17 giugno 2018) dovuti per un’attività svolta al medesimo titolo: in tali casi, infatti, l’adeguamento del corrispettivo del contratto di appalto costituisce esercizio di opzione contrattuale ai sensi della lettera “a” del comma 2 dell’articolo 27 della l.p. 2/2016 ed assorbe qualsiasi ulteriore pretesa (quindi anche l’eventuale compenso che potrebbe essere determinato ai sensi del predetto articolo 6 del DM 17 giugno 2018). All’importo integrativo così individuato va applicato il ribasso d’asta. Qualora tale clausola non sia stata prevista ovvero non sia concretamente applicabile (si pensi al caso della rinegoziazione “in diminuzione” tendente al ripristino - in tutto o in parte - dell’originario importo contrattuale dei lavori con azzeramento - totale o parziale - dei precedenti sovrapprezzi applicati sulla base di precedente istanza di rinegoziazione) in tal caso le attività aggiuntive effettivamente da rendere dovranno essere remunerate ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2018. Forse appare superfluo ma pare comunque utile ricordare che maggiori compensi dovranno essere determinati preventivamente e impegnati, attivando le relative procedure, rispetto all’effettivo svolgimento delle prestazioni aggiuntive richieste. Ultima fattispecie da considerare, infine, è quella relativa all’aggiornamento dell’importo del progetto già integralmente elaborato ma ancora da affidare (e dei relativi calcoli posti alla base dello stesso) sulla base di nuovo elenco prezzi. Anche in questo caso va considerato che vi può essere eterogeneità di situazioni: in alcuni casi, infatti, l’operazione di aggiornamento del computo metrico estimativo è un’operazione relativamente semplice consistente nella mera trasposizione dei nuovi importi nel precedente computo con conseguente revisione degli importi finali ed aggiornamento di qualche elaborato (relazione etc.) che faccia richiamo all’importo totale dei lavori da affidare. In altri casi, invece, l’operazione potrebbe essere più complessa e potrebbe, al limite, comportare una revisione pressoché integrale del computo metrico originario (si pensi al caso limite dei prezzi originariamente non presenti nell’elenco o in altri listini ufficiali e desunti da un’analisi dei prezzi di mercato ad hoc). Pertanto, si ritiene che l’amministrazione possa proporre un incremento del compenso: - a titolo di opzione contrattuale in caso di adeguamento del compenso, soggetto a ribasso contrattuale, pari ad una quota-parte (indicativamente compresa tra il 20 e il 50 per cento, ma da valutarsi caso per caso in relazione alla complessità dell’attività richiesta) della pertinente voce della tabella Z-2 allegata al DM 17 giugno 2018 (identificabile nella voce QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera nel caso di progettazione esecutiva ovvero nella corrispondente voce nel caso di progettazione di livello inferiore); - ovvero, in assenza della clausola di aggiornamento, ai sensi della lettera “c” del comma 2 dell’articolo 27 della l.p. 2/2016 in caso di applicazione dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2018), anch’esso soggetto a ribasso. Per modifiche in diminuzione l’attività va remunerata ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2018 nell’ambito delle modifiche contrattuali ex articolo 27, comma 2, lettera “c” della l.p. 2/2016. Quanto appena esposto vale per il caso (di maggior frequenza pratica) di semplice adeguamento delle voci di prezzo senza modificazioni qualitative o quantitative; nel caso di inserimento anche di nuove voci (ad esempio per sostituzione di voci ormai obsolete contenute nei precedenti elenchi utilizzati ma non più conformi a nuove norme tecniche, ai CAM etc.) sarà valutata, analogamente, l’incidenza di tale attività sul pertinente parametro (QbIII.03) della tabella Z-1 in misura adeguata, eventualmente anche in misura maggiore di quanto detto sopra. |
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