Consultazione pareri
Codice identificativo: | 274 |
Data ricezione: | 13/01/2023 |
Argomento: | Adeguamento prezzi |
Oggetto: | Rinegoziazione prezzi |
Quesito: | Sulla base di una clausola contrattuale che prevede l’adeguamento prezzi, una ditta ha provveduto a presentare istanza di adeguamento prezzi, per una percentuale pari al 11,5% (ISTAT FOI ottobre 2022). Considerato che: - il contratto è disciplinato dalle norme del vecchio codice dei contratti d.lgs. 163/2006; - considerata la presenza di apposita clausola contrattuale di adeguamento prezzi per la quale si possa ritenere corretta la richiesta del 11,5%; - considerato che l’oggetto del contratto è un servizio Si chiede: - se a Vs parere sia presente il presupposto soggettivo previsto al Paragrafo 3 delle Linee Guida provinciali adottate con delibera di G.P. 1660 del 16/09/2022, in quanto, se da un lato la Regione ha recepito con legge regionale la legislazione provinciale sui contratti di servizi, forniture e lavori, dall’altro il presente contratto è regolato dalle norme del d.lgs. 163/2006, e quindi se le linee guida medesime siano da applicarsi; - in caso di risposta affermativa all’applicabilità delle sopraccitate Linee guida, si chiede se l’operatore economico debba dare dimostrazione di un aumento del valore del contratto superiore al 5% previsto al paragrafo 8. “Condizione di ammissibilità e modalità di calcolo dei sovrapprezzi”, nonostante le medesime linee guida considerino l’applicabilità del comma 4 dell’art. 35 in forma residuale e solo in assenza di una clausola contrattuale di revisione prezzi, presente invece nella fattispecie in parola. |
Risposta: | Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 35 comma 4 della L.P. 16 giugno 2022, n. 6 le linee guida stabiliscono: "4. Presupposti oggettivi Le presenti Linee guida si applicano agli appalti di lavori, servizi e forniture. Laddove il contratto contempli specifici meccanismi revisionali dei prezzi contrattuali, l’applicazione di quanto indicato nelle presenti Linee guida avviene solo in misura residuale. A tal proposito, si ricorda che la norma stabilisce espressamente che “Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo 4 comma.”. In questo caso, quindi, la norma impone che vi sia una doppia analisi: l’una tesa a determinare il quantum dovuto all’operatore economico in funzione delle clausole revisionali già previste in contratto e l’altra tesa a determinare l’eventuale differenza derivante dall’applicazione di quanto previsto nelle presenti Linee guida e necessario per garantire il riequilibrio contrattuale. Ciò comporta che nel caso in cui siano già state riconosciute all’operatore economico compensazioni per aumenti eccezionali ovvero nel contratto siano previste clausole di indicizzazione o meccanismi analoghi, il riconoscimento può avvenire solo per la differenza, detratti gli aumenti già precedentemente riconosciuti." La norma e le relative linee guida non hanno, quindi, l’obiettivo di intervenire sulle clausole contrattuali che riconoscano la revisione prezzi, esse dispongono solo per il caso in cui l’operatore economico non si ritenga soddisfatto dalla mera applicazione di quanto previsto in contratto. In altri termini, se l’operatore economico chiede semplicemente l’applicazione della clausola revisionale prevista nel contratto la stazione appaltante deve dare applicazione alla stessa (ovviamente previa adeguata istruttoria secondo quanto previsto dalla clausola stessa e dalla normativa che ne costituisce la fonte), non entrando in alcun modo in considerazione l’applicazione della norma de qua e delle relative linee guida e – nel caso di specie – non risultando rilevante il problema circa l’applicazione al contratto in questione della legislazione provinciale in materia di contrattualistica pubblica e, quindi, della norma in materia di rinegoziazione dei prezzi. Pare di capire dal quesito che in questo caso l’operatore economico richiede l’applicazione della clausola contrattuale, mentre non risulta abbia presentato istanza di rinegoziazione ai sensi dell’art. 35 comma 4 della L.P. n. 6/2022. Da ciò deriva che la stazione appaltante deve dare applicazione alle previsioni contrattuali emancipandosi dalla norma appena citata e dalle previsioni delle relative linee guida applicative. Da ciò discende anche che non si applica quanto previsto dalle linee guida in merito ai limiti di quanto riconoscibile all’operatore economico: la clausola contrattuale deve essere applicata nella sua formulazione originaria riconoscendo all’operatore economico quanto derivante dalla stessa. Diverso sarebbe il caso in cui l’operatore economico avesse presentato istanza per ottenere la rinegoziazione dei prezzi di contratto in ragione di un’affermata (e provata) inadeguatezza di quanto riconoscibile a mente della clausola contrattuale. Tuttavia questo non sembra essere il caso rappresentato nel quesito. |
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