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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 277
Data ricezione: 20/01/2023
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: Risorse per rinegoziazione del contratto art. 35 L.P. 6/2022
Quesito:

In materia risorse disponibili per la rinegoziazione dei contratti pubblici ai sensi del comma 6 bis dell’art. 35 della L.P. 6/2022 e s.m. sulla rinegoziazione dei contratti pubblici, si richiede: a- se gli stanziamenti per imprevisti o per somme a disposizione debbano essere considerati negli importi previsti nel quadro economico di progetto alla data di presentazione dell’istanza oppure se, qualora non fossero sufficientemente capienti in relazione all’importo riconoscibile e l’Amministrazione ritenesse di interesse pubblico mantenere in essere il rapporto contrattuale e quindi accogliere integralmente l’istanza di rinegoziazione e disponesse delle risorse necessarie, in alternativa o in aggiunta alla richiesta di finanziamento sul fondo previsto dallo stesso comma 6 bis, tali stanziamenti per imprevisti o somme a disposizione possano essere successivamente integrati, anche in un esercizio finanziario successivo, aggiungendo risorse integrative e di conseguenza variando in aumento il costo dell’opera b- cosa si deve intendere, sempre al comma 6 bis dell’art. 35 della L.P. 6/2022 e s.m., per “risorse … per somme a disposizione”, e in particolare se sia possibile prevedere, anche successivamente alla presentazione dell’istanza, una specifica voce destinata al finanziamento della rinegoziazione c- come devono essere individuate, sempre al comma 6 bis dell’art. 35 della L.P. 6/2022 e s.m., le “somme disponibili relative ad altri interventi ultimati”, e in particolare se deve farsi riferimento alla quota di avanzo di amministrazione che deriva da risparmi su opere pubbliche finanziate da risorse proprie dell’Amministrazione, quale sia l’esercizio di riferimento per l’utilizzo del relativo avanzo, se possono essere tenuto in considerazioni anche i risparmi derivanti da opere concluse nel medesimo esercizio di riferimento e quindi senza che il relativo conto consuntivo sia stato approvato.

 
Risposta:

In merito al quesito a): il comma 6-bis citato nel quesito indica le modalità, che consentono di dare copertura finanziaria alle richieste di rinegoziazione, che vanno osservate ai fini della legittimità dell’azione amministrativa per poter accedere al fondo medesimo; pertanto, prima di effettuare un’eventuale richiesta di accesso sul fondo di cui al comma 6 ter (lo stesso vale anche per l’accesso a quello della Provincia ai sensi del comma 6-bis) è necessario verificare che sia stato effettuato, con esito negativo, il riscontro in ordine all’impossibilità di finanziare, in tutto o in parte, l’istanza (ovviamente ammissibile) di rinegoziazione con le indicate risorse del quadro economico e in relazione a somme disponibili relative ad altri interventi ultimati e a somme derivanti da ribassi d'asta; solo a seguito di detto riscontro negativo va presentata istanza di accesso al fondo. Si precisa che, in relazione alla valutazione circa l'insufficienza delle risorse disponibili per poter accedere al fondo, l’utilizzo di tutte o parte delle somme a disposizione, compreso l’importo accantonato per “imprevisti”, ai fini della rinegoziazione va effettuato a seguito di una prudente valutazione che tenga conto dello stato di avanzamento dell'opera nonché delle reali ed effettive necessità, da valutarsi nell’esclusivo interesse pubblico, di non sottrarre risorse per una compiuta e tempestiva realizzazione dell’opera stessa; la definizione della quota di queste somme da destinare alla rinegoziazione è rimesso pertanto al prudente apprezzamento del Responsabile del procedimento, eventualmente sentito il Direttore dei lavori, il quale dovrà riportare tali valutazioni quale base motivazionale della scelta effettuata. Si precisa ulteriormente, infine, che il ricorso alle modalità di copertura ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 35 citato nel quesito resta pur sempre una scelta discrezionale dell’amministrazione: pertanto, non pare da escludere la possibilità che alla rinegoziazione di cui al comma 4 l’amministrazione possa in ogni caso far fronte con risorse proprie senza attivare la procedura di accesso al fondo in questione e, parimenti, non pare da escludere che analoga possibilità sussiste in caso di impossibilità di accesso al fondo stesso (per assenza di relativa disponibilità). In merito al quesito b): si suggerisce, quale modalità operativa, in esito ad approvazione di variante, di inserire nell’ambito della voce per “lavori a base d’asta”, una sottovoce “importo per rinegoziazione sui lavori a base d’asta” o analoga dicitura e, nell’ambito delle somme a disposizione, una voce “IVA per rinegoziazione lavori a base d’asta”. In merito al punto c): si ritiene che per “somme disponibili relative ad altri interventi ultimati” si debbano intendere le economie registrate per effetto della chiusura, riferita ad un’opera integralmente eseguita, di tutte le obbligazioni nate non solo dal contratto principale (quindi con il pagamento del saldo all’appaltatore principale) ma anche da tutti gli ulteriori rapporti giuridici legati alle somme a disposizione (quali: pagamento indennità di esproprio, pagamento compensi per prestazioni della direzione lavori e collaudi, pagamenti di somme determinate dal CCT, etc.); economie, da registrarsi nell’anno di relativa competenza. Pertanto non necessitano valutazioni in ordine al risultato di amministrazione degli anni precedenti.

 

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