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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 290
Data ricezione: 27/02/2023
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: istanza di rinegoziazione nell'ambito di contratto pluriennale di servizi in corso di esecuzione
Quesito:

Si richiede un parere relativo ad un’istanza di rinegoziazione ai sensi dell’art. 35, comma 4, L.P. 6/2022 attinente a contratto di servizi pluriennale in corso d’esecuzione, il cui disciplinare di gara riportava un costo della manodopera pari al 70% dell’importo complessivo a base di gara, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice degli Appalti. Anche l’operatore economico aveva indicato, nella propria offerta economica in sede di gara d’appalto, analogo valore. Le linee guida approvate con delibera n. 1660 d.d. 16/09/2022 e s.m. prescrivono, nel caso si proceda alla valutazione ai sensi della lettera b) del paragrafo 7., che “il parametro da assumere a riferimento per il conteggio sia rappresentato dalla differenza tra il prezzo derivante dall’analisi dei prezzi che hanno determinato l’offerta e il prezzo che emerge dall’analisi dei prezzi effettuata con riferimento alla situazione di mercato sussistente al momento dell’istanza”. Si osserva che le linee guida forniscono indicazioni dal punto di vista concettuale, esplicitando che l’obbiettivo della rinegoziazione “non è quello di azzerare l’alea contrattuale e il rischio di impresa modificando la natura del contratto, bensì quello di evitare che lo squilibrio determinatosi a causa di eventi imprevedibili e straordinari (eventi che un operatore economico diligente non poteva prevedere e che non si manifestano comunemente) trasformi il contratto originario in un contratto aleatorio modificandone la nature e determinando l’assunzione in capo alla controparte di un rischio che non rientra nella normalità del singolo contratto tipicamente regolato dal Codice Civile. Ne consegue che il riequilibrio contrattuale può essere legittimamente richiesto dal contraente privato e negoziato con la pubblica amministrazione, al ricorrere anche di un’ulteriore condizione che è appunto quella del superamento del normale margine di alea che connota ogni contratto e che deriva da un ragionevole margine di prevedibilità di eventi sfavorevoli di cui l’operatore deve tener conto in sede di formulazione dell’offerta”. Pertanto: 1. ritenendo non applicabile ai fini del conteggio l’applicazione della lettera a) di cui al paragrafo 7. delle linee guida, si chiede se l’amministrazione debba prendere a riferimento i dati trasmessi dall’operatore economico in sede di valutazione di congruità dell’offerta e/o nell’offerta economica, oppure i dati che l’amministrazione ha considerato nella sua stima per la costruzione dell’importo a base d’appalto; 2. Pur riconoscendo che ciascuna Amministrazione deve analizzare e giustificare la propria azione sulla base dei presupposti fattuali del caso concreto, si chiede se la componente di manodopera, che risulta maggioritaria all’interno dell’appalto ed è comunque inclusa in diverse tipologie di prestazioni richieste (es. trasporti), debba essere scorporata nella valutazione dell’amministrazione, non essendo relativa al cosiddetto “caro materiali” e non ritenendosi affetta da imprevedibili aumenti correlati dalla situazione attuale, se non le annuali rivalutazioni legate al rinnovo di contratto; 3. rilevando che nel foglio di calcolo fornito sul sito della Provincia si fa riferimento alla “compensazione aumento prezzo dei materiali nel corso dell’anno 2022 con progetto definitivo esecutivo a base d’appalto”, in cui applica un sovrapprezzo pari all’80% dell’eccedenza rispetto alla soglia del 5%, e evidenziando che le linee guida, cui al punto 7. non pongono differenze tra gli strumenti informatici forniti in base alla tipologia di contratto, lavori o servizi, si chiede se suddette tabelle risultino compatibili con il caso in questione.

 
Risposta:

In relazione al quesito 1: si rinvia alla risposta data al quesito 232 disponibile al seguente link https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/ricerca_Q.asp. Pertanto, il ricorso alla stima effettuata al momento dell’elaborazione dell’appalto di servizi ha carattere sussidiario in quanto, prioritariamente, va utilizzata, ove possibile (in quanto acquisita agli atti), l’analisi relativa all’offerta presentata. In relazione al quesito 2: considerato che la rinegoziazione ha per oggetto il prezzo contrattuale, tutte le componenti che compongono il medesimo vanno considerate senza eccezioni. Infatti, il meccanismo di rinegoziazione disciplinato dall’articolo 35, comma 4 della l.p. 6/2022 e dalle relative linee guida è stato costruito in modo autonomo e differenziato rispetto al meccanismo delle compensazioni per aumenti eccezionali su alcuni materiali verificatisi nel 2021 di cui all’articolo 1-septies del DL 73/2021 e, conseguentemente, tale ultima disciplina non risulta estensibile alla fattispecie in esame. In relazione al quesito 3: si conferma che il foglio di calcolo può essere utilizzato anche per forniture e servizi essendo compatibile anche con tali tipologie di appalto.

 

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