in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 297
Data ricezione: 04/07/2023
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: linee guida per l'applicazione dell'art. 35 c. 4 della LP 6/2022
Quesito:

Una ditta ha presentato su moduli PAT una richiesta di rinegoziazione prezzi di un contratto di appalto di lavori pubblici, lavori svolti nel corso dell'anno 2022 e precisamente mese di agosto 2022, l'istanza è arrivata via PEC il 23/11/2022 oltre il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione delle linee guida ( 19/09/2022). Domanda . Tale istanza alla luce delle linee guida ( punto 6 ) è ammissibile ? Si applica comunque il termine di sei mesi previsto dalle linee guida ?

 
Risposta:

Con riferimento al quesito posto si rileva che il par. 6 prevede che: “In funzione di una leale collaborazione e nel rispetto dei principi di buona fede contrattuale, l’operatore economico deve presentare istanza sollecitamente, e comunque entro 6 mesi dall’esecuzione delle prestazioni. In fase di prima applicazione e relativamente alle prestazioni eseguite a decorrere dal 1 gennaio 2022 fino alla data di presentazione dell’istanza, si prescinde dal limite di cui al periodo precedente purché l’istanza sia depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida.” Da quanto riportato sopra, risulta evidente che, in via generale, le istanze di rinegoziazione devono essere presentate entro 6 mesi dall'esecuzione delle prestazioni. Le istanze presentate in fase di prima applicazione, e quindi entro 60 giorni dalla pubblicazione delle linee guida, godono invece, per espresso dettato normativo, di un regime derogatorio. In virtù di detto regime si consente la presentazione dell’istanza riferita a prestazioni eseguite antecedentemente al semestre di riferimento mantenendo come riferimento il confronto tra l’elenco prezzi vigente al momento dell’offerta e quello riferito alla data di presentazione dell’istanza; con riguardo a detta fattispecie, le linee guida precisano infatti espressamente che, in via derogatoria rispetto al regime ordinario, “si prescinde dal limite di cui al periodo precedente”, cioè dal limite semestrale, rimanendo per il resto invariate le restanti regole. Ciò posto, nel caso di specie pare evidente che, tenuto conto che le prestazioni sono state eseguite nel mese di agosto 2022 e la richiesta è pervenuta nel mese di novembre 2022, risulta rispettato il termine ordinario di presentazione dell’istanza entro 6 mesi dall’esecuzione delle prestazioni. L’istanza pare pertanto, almeno sotto il profilo sottoposto all’attenzione, ammissibile. In ogni caso, per completezza, si ricorda che, in base al paragrafo 5 delle linee guida, è ammessa la rinegoziazione solamente delle prestazioni “eseguite e da eseguire dopo il decorso di almeno 6 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.”

 

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