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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 298
Data ricezione: 04/12/2023
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: applicazione articolo 43 l.p. 14/2014 alle richieste di rinegoziazione ec art. 35, 4° l.p. 6/2022
Quesito:

Per un appalto indetto nel 2017 con prezziario 2012 ridotto dell'8% in applicazione dell'art. 43 della L.P. n. 14/2014 è stata presentata istanza di rinegoziazione ex art. 35 comma 4 LP 6/2022. Si chiede se è corretto, al fine del raffronto di cui al par. 7 lett. a) della Linee guida, comparare i prezzi previsti nell'elenco prezzi vigente al momento dell'istanza con i prezzi dell'elenco prezzi vigente al momento dell'offerta, incrementati della riduzione dell'8% operata prima di mettere a gara l'opera. Questo in aderenza alle finalità delle linee guida, anche considerando che l'appaltatore ha potuto tenere conto nella formulazione dell'offerta dell'allora minore remuneratività dei prezzi in gara con ciò riconoscendo l'equilibrio economico della propria offerta seppur ridotto nell'utile ottenibile. Oppure se al fine del raffronto è necessario detrarre dall'elenco prezzi a base di gara la percentuale dell'8% considerando che tale riduzione era obbligatoriamente imposta dalla norma e valeva a costituire il prezzo di riferimento per le procedure di gara.

 
Risposta:

Secondo quanto prescritto dalle Linee Guida per l’uniforme applicazione dell’articolo 35, comma 4 della l.p. n. 6/2020 approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale 16 settembre 2022, n.6 - Paragrafo 7 - Documentazione da allegare all’istanza - per provare l’aumento eccezionale dei prezzi è necessario in via prioritaria che l’operatore economico produca listini ufficiali o altri strumenti di rilevazione ufficiale. Nel caso di specie - atteso si tratta di appalto di lavori - le citate Linee guida prescrivono che deve essere fatto esclusivo riferimento all’elenco prezzi di cui all’articolo 13 della l.p. n. 26/93 (e, per il caso di prezzi mancanti o di non raffrontabilità tra le voci degli elenchi prezzi presi in considerazione, alla metodologia di cui al comma 5 dell’articolo 9 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg). In applicazione del principio per cui la rinegoziazione non ha come finalità quella di azzerare l’alea del contratto e il rischio di impresa, l’amministrazione valuta la rinegoziazione dei prezzi a condizione che sia dimostrato dall’operatore economico un aumento del valore complessivo del contratto superiore al 5 per cento, da computare sull’intera durata contrattuale al lordo di eventuali maggiorazioni dei prezzi contrattuali a qualsiasi titolo dovuti. Ai fini della determinazione della maggiore onerosità, le Linee Guida, al paragrafo 8, individuano quale metodologia di conteggio la seguente: 1. si determina, per tutte le voci di contratto, la differenza sia in aumento che in diminuzione tra il prezzo previsto nell’elenco prezzi vigente al momento dell’offerta con il prezzo previsto nell’elenco prezzi vigente al momento di presentazione dell’istanza; 2. per ogni voce si determina il prodotto tra la differenza calcolata come sopra con la quantità prevista in contratto determinando la differenza complessiva quale sommatoria delle differenze delle singole voci; 3. se il totale così determinato supera il 5 per cento dell’importo complessivo del contratto l’istanza è ammissibile; in caso contrario, l’istanza è inammissibile. Va detto che le Linee Guida hanno modo di precisare che per elenco prezzi vigente si intende l’elenco prezzi pubblicato sul BUR ed entrato in vigore indipendentemente dall'eventuale ultrattività dell’elenco prezzi precedente. Sulla scorta di quanto sopra, appare evidente che nel caso prospettato a nulla valga il riferimento alla decurtazione operata in via preliminare sull’importo posto a base di gara dell’8 per cento, posto che, come definito dalle Linee Guida, il meccanismo dell'articolo 35 comma 4 della l.p. n. 6/2022 è finalizzato a riequilibrare il sinallagma contrattuale perturbato dall’aumento eccezionale dei prezzi, operando a tal fine una misurazione dell’indice di incremento dei prezzi come riportati negli elenchi prezzi di riferimento.

 

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