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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 311
Data ricezione: 13/06/2023
 
Argomento: Controlli
 
Oggetto: Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021
Quesito:

Il DM n. 143 del 25 giugno 2021 prevede l’obbligo, per gli appalti pubblici, di produzione di certificato di congruità edilizia rilasciato dalla Cassa Edile in corrispondenza dell’ultimo SAL, prima di procedere al saldo finale. Il predetto DM, all'art. 4, comma 2, afferma che la documentazione va richiesta dalla Committenza o dall'Impresa affidataria ed eventuali irregolarità sono ostative al rilascio del DURC. Per converso, la normativa provinciale in materia di appalti pubblici di lavori pone la verifica di DURC e correntezza prima di procedere al pagamento - art. 43, comma 5, LP 26/1993. In materia di subappalto vale quanto sopra, in quanto l'art. 26 LP 2/2016 richiama il comma 14 dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 che non prevede la verifica richiesta dal DM - presente al comma 16. Stante la riserva statutaria in materia e le regole disposte per la sua applicazione in caso di discrepanza rispetto alla normativa nazionale, siamo a chiedere: - il DM 143/2021 obbliga la Stazione Appaltante a qualche verifica e, in caso di irregolarità, si è tenuti alla sospensione del pagamento? - il DM 143/2021, essendo diretta derivazione di Contratto Collettivo (il cui rispetto è previsto dalla normativa in materia di appalti di lavori ed è comunque materia esclusa da riserva statutaria), risulta immediatamente applicabile anche in Trentino? - la mancata produzione del Certificato di congruità edilizia, essendo ostativa al rilascio del DURC, lo rende solo un documento presupposto al rilascio del documento unico di regolarità contributiva? quindi, se sì, è obbligatorio per l'impresa affidataria apprenderlo, ma non per la Stazione Appaltante la verifica? - nel caso di aumento dell'importo contrattuale dei lavori (per varianti, atti di sottomissione, ovvero variazioni di fine lavori) l'impresa affidataria è tenuta a richiedere una nuova attestazione di congruità ovvero integrarla?

 
Risposta:

La fonte normativa del c.d. “Durc di congruità” è da ravvisarsi nel D.L. 76/2020 che al suo art. 8 comma 10 bis ha statuito: “10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente." Come si vede dalla norma sopra richiamata, la norma ha inteso regolamentare il DURC mediante la previsione di una ulteriore verifica che si riverbera su di esso: da ciò l’immediata applicabilità anche nell'ordinamento provinciale (stante l’incompetenza del legislatore provinciale a disciplinare le modalità di rilascio del DURC). Infatti, alla norma sopra citata ha fatto seguito il DM 143 dd 25 giugno 2021 quale sua norma di attuazione il cui art. 5 stabilisce espressamente che l’esito negativo della verifica di congruità si riverbera sul DURC. A seguire è stato realizzato un sistema informativo (Edilconnect, rinvenibile al link https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect) che consente l'acquisizione della certificazione di congruità: sul sito in questione è possibile anche prendere conoscenza delle FAQ di interesse. Per rispondere ai quesiti sottoposti si evidenzia quanto segue. Quesito 1: il DM 143/2021 obbliga la Stazione Appaltante a qualche verifica e, in caso di irregolarità, si è tenuti alla sospensione del pagamento? Risposta: si. Alla verifica si procede tramite l'acquisizione del DURC: l’irregolarità accertata dalla competente cassa edile, come detto, si riverbera sul DURC che dà esito irregolare (cosa che preclude la possibilità di procedere al pagamento). E’ anche possibile acquisire la certificazione in questione tramite il sistema sopra indicato (rinviando alle FAQ per quanto attiene alle modalità di accesso da parte della stazione appaltante). Quesito 2: il DM 143/2021, essendo diretta derivazione di Contratto Collettivo (il cui rispetto è previsto dalla normativa in materia di appalti di lavori ed è comunque materia esclusa da riserva statutaria), risulta immediatamente applicabile anche in Trentino? Risposta: il sistema creato si basa su indici di congruità definiti a livello nazionale che determinano il contenuto della verifica e sono applicabili anche sul territorio provinciale. Quesito 3: la mancata produzione del Certificato di congruità edilizia, essendo ostativa al rilascio del DURC, lo rende solo un documento presupposto al rilascio del documento unico di regolarità contributiva? Risposta: si, per come è impostata la normativa di riferimento la valutazione di congruità se dà esito negativo preclude il rilascio del DURC di regolarità. Quesito 4: quindi, se sì, è obbligatorio per l'impresa affidataria acquisirlo, ma non per la Stazione Appaltante la verifica? Risposta: l’art. 4 comma 2 del DM 143/2021 stabilisce che “2. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.” E’ vero che se il DURC è regolare, assorbe in sé anche la verifica (positiva) di congruità e, quindi, l’acquisizione di un DURC regolare dovrebbe essere adempimento sufficiente per la Stazione appaltante. Tuttavia il sistema mostra una certa discrasia poiché l’esito negativo della verifica di congruità è disposto dopo un contraddittorio con l’impresa interessata, anche nel caso in cui il DURC sia già disponibile on line (DOL) senza che la validità dello stesso sia sospesa per l’attività in corso presso la competente Cassa Edile. Questo significa che risulta necessario acquisire anche la certificazione di verifica di congruità per essere certi che il DURC sia corretto. Quesito 5: nel caso di aumento dell'importo contrattuale dei lavori (per varianti, atti di sottomissione, ovvero variazioni di fine lavori) l'impresa affidataria è tenuta a richiedere una nuova attestazione di congruità ovvero integrarla? L’art. 3 del citato DM 143/2021 al suo comma 3 stabilisce che “3. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.” Ne discende che l’Impresa è obbligata ad apportare alle dichiarazioni rese in sede di richiesta di verifica di congruità le modifiche necessarie.

 

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