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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 317
Data ricezione: 18/07/2023
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: Revisione prezzi
Quesito:

Questo Ente ha in corso un contratto di servizi pluriennale. Il capitolato prevedeva una durata di 4 anni con possibile rinnovo di altri due su richiesta della stazione appaltante. In fase di rinnovo la ditta ha chiesto l’adeguamento prezzi a seguito dell’aumento del costo del personale che è stato concesso nella misura di poco più del 5% sulla quota relativa al costo del personale che è pari a circa il 90% dell’importo del contratto. Nel capitolato si prevede che “trascorsi 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione prezzi in conformità all’art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.” Fino ad oggi non è mai stato applicato se non la revisione concessa in sede di rinnovo. Nei giorni scorsi la ditta ha fatto istanza di revisione prezzi a partire dall’anno 2019 (il contratto è iniziato nel 2018) ad oggi. Chiedo cortesemente un parere in merito.

 
Risposta:

Il capitolato speciale d’appalto prevede, come detto nel quesito, che “Trascorsi 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione prezzi in conformità all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.” L’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. stabiliva: 1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5. A sua volta l’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del medesimo Codice stabiliva: 4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme: (...) c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g). Alla luce delle disposizioni contenute nel capitolato speciale e di quanto dettato dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 l'Impresa ha correttamente presentato istanza di revisione dei prezzi. Alla stessa istanza, quindi, l’Amministrazione deve dare corso mediante la necessaria istruttoria tesa a verificare l'entità della revisione da corrispondere per le prestazioni già eseguite nel corso degli anni, avendo anche cura di verificare se, per parte del corrispettivo si sia maturata la prescrizione che opera col decorrere di 5 anni (che comunque è stata interrotta con la presentazione dell’istanza). Con l'istruttoria deve essere adeguatamente analizzata l'incidenza dei vari fattori produttivi e dei relativi costi e aumenti nei singoli periodi di riferimento e quindi determinato il totale da versare a questo titolo all’Impresa appaltatrice.

 

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