in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 319
Data ricezione: 27/07/2023
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: Art. 18 comma 10 D.Lgs. 36/2023: imposta di bollo
Quesito:

A norma dell’art. 18, co 10 del Codice dei Contratti pubblici, l’operatore economico assolve l’imposta di bollo una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, in base alla fascia di importo contrattuale e non più per dimensione in termini di pagine e tipologia dei documenti. Con il presente si chiede se ad oggi, in caso di stipula di atto aggiuntivo a contratto originario stipulato prima del 01.07.2023, sia necessario applicare la nuova normativa prevista dal succitato art. 18 co 10. ed eventualmente in quali modalità.

 
Risposta:

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 226, comma 1, e 229, comma 2, del Codice dei contratti pubblici 36/2023, le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano efficacia dal 1° luglio 2023. Il comma 2 del citato l’articolo 226, con una disposizione transitoria, stabilisce che la previgente disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 continui ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte. In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate con propria circolare 22/E del 28 luglio 2023. Pertanto all'atto aggiuntivo ad un contratto stipulato prima del 1° luglio 2023 si applica la disciplina antecedente al Codice dei contratti pubblici 36/2023.

 

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