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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 324
Data ricezione: 09/05/2023
 
Argomento: Controlli
 
Oggetto: Controllo requisiti negli affidi diretti
Quesito:

Tenuto conto dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e in vista dell’abrogazione dell’art. 19Bis della LP 2/2016 per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro: - le verifiche da effettuare sul campione di cui all’art. 52 co. 1 da individuare annualmente vanno effettuate in corso d’anno ai fini della stipula del contratto per gli affidatari rientranti nel campione oppure vanno effettuate a fine anno su aggiudicatari di contratti anche già stipulati se non addirittura conclusi? - nei confronti dell’affidatario, se ricadente nel campione, sono da verificare tutti i requisiti generali ed eventualmente speciali dichiarati (considerato che in precedenza erano previsti controlli diversi in funzione degli scaglioni di cui alle Linee Guida Anac 4)? - nel caso in cui l’affidatario sia oggetto di controlli, si ritiene di formulare la proposta di aggiudicazione, effettuare i controlli e poi aggiudicare definitivamente; nel caso in cui l’affidatario non rientri nel campione da controllare, è possibile formulare la proposta di aggiudicazione e aggiudicare contestualmente?

 
Risposta:

Il primo comma dell’art. 52 del nuovo Codice dei Contratti pubblici stabilisce che, nelle procedure di affidamento diretto di lavori (art. 50 lett. a) e di servizi e forniture (art. 50 lett. b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali) e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. In base anche a quanto esposto dalla Relazione illustrativa, l’art. 52 si pone nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale quando trattasi di affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro. La norma ammette quindi che la stazione appaltante possa aderire all’opzione di sottoporre a verifica campionaria gli affidatari, rispetto all’alternativa della verifica sistematica. Ciò premesso in termini generali, rispetto ai quesiti posti si ritiene, quanto al primo quesito, che le stazioni appaltanti possano dettarsi le regole per il “campione annuale”, con proprie disposizioni, fatto salvo ovviamente un eventuale intervento di regolazione a livello provinciale. Predeterminata la percentuale del campione in ragione d’anno, l’estrazione potrà essere unica a fine d’anno o cadenzata in più momenti (mensile, trimestrale….). Quanto al secondo quesito si conferma la necessità di compiere un controllo completo di tutti i requisiti generali e speciali dichiarati. Quanto al terzo quesito utili elementi di risposta si evincono dal secondo comma dell’art. 52 ora in commento ove non vengono contemplate ipotesi di controlli ex ante ma è invece ben chiaro che il momento del controllo può ricadere nella fase esecutiva del contratto. Pertanto, si ritiene che l’affidamento debba essere formulato in favore dell’OE individuato per l’affidamento diretto una volta acquisita la ridetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali) e di qualificazione richiesti. Se il medesimo OE sarà successivamente “campionato” e le verifiche daranno esito negativo, si dovranno azionare i rimedi stabiliti dalla norma per cui le stazioni appaltanti procederanno obbligatoriamente a) alla risoluzione del contratto, b) all'escussione dell’eventuale cauzione definitiva, c) alla comunicazione all’ANAC, d) alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento, indette dalle medesime stazioni appaltanti, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento. Vale ribadire che se nel frattempo il contratto si è concluso (si pensi ad una fornitura “istantanea”) rimangono obbligatori gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) (se ancora fattibile), c) e d). In aggiunta a quanto sino ad ora esplicitato, per completezza, vale la pena aggiungere che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata in gara dall’operatore economico, potrebbe essere rappresentata dal DGUE o da un modello similare “riassuntivo e sintetico” adattato dalla stazione appaltante, privilegiando nel primo caso l’uniformità rispetto alle procedure di importo pari o superiore a 40.000 euro, nel secondo caso la semplificazione delle procedura.

 

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