in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 328
Data ricezione: 20/09/2023
 
Argomento: Mercato Elettronico
 
Oggetto: art. 50 decreto 36/2023
Quesito:

In riferimento all’art. 50 del nuovo codice appalti 36/2023, in particolare dove è prevista la possibilità di consultazione di più operatori economici individuati (anche) tra gli “iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltanti”, si chiede se, in occasione di una RDO (https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/paginaIntermedia) in cui le ditte vengono individuate nella piattaforma provinciale stessa, l’utilizzo del sistema con relativo “ricerca fornitori” soddisfi il requisito dell'elenco o albo istituito dalla stazione appaltante.

 
Risposta:

La risposta al quesito è positiva. Va infatti tenuto mente al fatto che ai sensi del vigente articolo 19 della l.p. 2/2016 (ancora vigente) è stato istituito un unico elenco telematico aperto che viene utilizzato dalle amministrazioni aggiudicatrici per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di incarichi tecnici e di lavori ivi compresi i cottimi fiduciari, nonché nel caso di affidamenti diretti. Tale elenco bene assolve alle finalità espresse dall’articolo 50. Per quanto concerne invece il mercato elettronico provinciale (che fonda e continua a fondare la propria esistenza sugli articoli 39 ter e 36 ter 1 della l.p. 23/90) si precisa che è la stessa deliberazione attuativa dell’articolo 19 citato (delib. n. 1475/2020) ad affermare che il mercato elettronico “bene assolve alle finalità sottese all'elenco telematico di cui al predetto art. 19, attraverso gli elenchi degli operatori economici abilitati ai diversi bandi merceologici”. A comprova del fatto che lo strumento del mercato elettronico con i relativi bandi di abilitazione costituisce ancora strumento da utilizzare per la selezione degli operatori economici per gli affidamenti di servizi e forniture si evidenziano da ultimo anche i contenuti dell’Allegato II.1 del Codice (art. 1).

 

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