Consultazione pareri
Codice identificativo: | 331 |
Data ricezione: | 25/09/2023 |
Argomento: | Requisiti speciali |
Oggetto: | requisiti lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro |
Quesito: | L'art. 50 del nuovo codice dei contratti pubblici richiede, anche per l'affidamento diretto, che le imprese siano in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'art. 17, c.2, dello stesso codice recita: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (ndr determina a contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale". Nell'affidamento diretto di lavori fino a 150.000 euro è sufficiente, qualora per la tipologia dei lavori non servano abilitazioni o qualificazioni specifiche, rivolgersi agli operatori iscritti alla camera di commercio e all'elenco degli operatori economici, oppure è necessario chiedere all'operatore di comprovare esperienze idonee e pregresse nell'esecuzione dei lavori in relazione alle tipologie e importo dei lavori (per esempio mediante autodichiarazione circa l'esecuzione nell'ultimo triennio di opere analoghe)? |
Risposta: | In esito all’abrogazione dell’art. 34 della L.P. 26/93, trova conseguentemente applicazione alla fattispecie in esame la normativa nazionale, ossia il combinato disposto dell’art. 50 comma 1 lett. a) e dell’art. 100 comma 4 declinato, nel caso di specie, dall’art. 28 dell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/23. In conseguenza di ciò, l’operatore economico privo dell’attestazione SOA è tenuto ad autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 28. Resta inteso che l’operatore economico deve essere selezionato dall’elenco operatori economici – lavori pubblici di cui all’art. 19 della l.p. n. 2 del 2016. |
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