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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 337
Data ricezione: 10/11/2023
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: validità art. 21 legge prov. 23/1990
Quesito:

La trattativa privata ex art. 21 lp 23/90 non esiste più, poiché la lp 23/90 rimane in vigore solamente per gli aspetti organizzativi e quindi per la scelta del contraente si fa ora esclusivo riferimento al nuovo codice appalti. Mi aspettavo di trovare l'art. 21 abrogato, invece nel testo attualmente in vigore è ancora presente. Chiedo cortesemente un chiarimento.

 
Risposta:

Con l.p. 8 agosto 2023, n. 9 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025” il legislatore ha provveduto ad introdurre una modificazione della l.p. 23/1990 circoscrivendone l’ambito applicativo. In particolare, con le modifiche apportate all’articolo 1 si precisa che “Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore.” Dal dettato della disposizione emerge che per i contratti di appalto e concessione trova applicazione la normativa di settore, mentre non trova applicazione la predetta l.p. 23/1990 se non per le norme organizzative ivi contenute. Per i contratti che NON costituiscono appalti e concessioni, compresi a titolo esemplificativo contratti attivi e contratti concernenti l’alienazione di immobili, la l.p. 23/1990 continua a rimanere la norma di riferimento.

 

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