Consultazione pareri
Codice identificativo: | 346 |
Data ricezione: | 27/10/2023 |
Argomento: | Altro |
Oggetto: | Spese in economia ex art. 32 L.P. 23/1990 |
Quesito: | A seguito delle modifiche introdotte dalla l.p. 8 agosto 2023, n. 9, all'art. 1 comma 1 l.p. 23/1990, si chiede se dopo la data del 15 settembre 2023 (data di entrata in vigore delle modifiche) le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad acquisire beni e servizi ai sensi dell'art. 32 l.p. 23/1990 "Spese in economia", nei limiti dei programmi periodici di spesa approvati dal dirigente competente (comma 5, l.p. 23/1990). |
Risposta: | Con l.p. 8 agosto 2023, n. 9 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025” il legislatore ha provveduto ad introdurre una modificazione della l.p. 23/1990 circoscrivendone l’ambito applicativo. In particolare, con le modifiche apportate all’articolo 1 si precisa che “Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore.” Dal dettato della disposizione emerge che per i contratti di appalto e concessione trova applicazione la normativa di settore, mentre non trova applicazione la predetta l.p. 23/1990 se non per le norme organizzative ivi contenute. Ponendo l’attenzione sull’articolo 32 della l.p. 23/90 si ritiene che lo stesso possa continuare a trovare applicazione, per ciò che concerne lo strumento programmatorio ivi previsto. Si rammenta ad ogni buon conto che l’utilizzo dell’istituto delle spese in economia deve conformarsi, nella fase di affidamento, alle modalità e agli strumenti procedurali previsti dalla normativa vigente (anche avuto riguardo all’obbligo di ricorso alle piattaforme digitali) e contestualmente porsi nel rispetto delle regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con l'acquisizione ove necessario, del CIG. |
< Indietro