in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 354
Data ricezione: 29/11/2023
 
Argomento: Esecuzione del contratto
 
Oggetto: contabilità dei lavori in economia
Quesito:

Il nuovo d.lgs. 36/2023 non sembra prevedere alcuna diversa modalità di contabilizzazione dei lavori in funzione dell’importo; pare che la contabilità di un appalto di €10.000 dovrà essere completa e articolata come una contabilità per un appalto di €2.000.000. L’art. 115 comma 3 del decreto prevede la possibilità di una procedura semplificata solo se individuata nel capitolato, ma sembra sia possibile solo per servizi e fornitura. L’art. 51 “ Contabilizzazione dei lavori in economia “del Decreto del presidente della provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg permette una modalità semplificata anche per importi inferiori ai €50.000. Mi chiedo se questo articolo provinciale pubblicato il 17/08/2023, quindi dopo l’entrata in vigore del nuovo codice nazionale d.lgs. 36/2023, sia vigente e applicabile in toto anche per i Comuni del trentino.

 
Risposta:

Ai fini di rispondere al quesito si ricorda: 1. la L.P. n. 2 /2016 al suo art. 1 comma 2 stabilisce che l’applicazione della normativa statale in materia di contrattualistica pubblica, a norma dell'articolo 105 dello Statuto speciale, avviene “per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici”; 2. la citata L.P. n. 2 si applica alle amministrazioni aggiudicatrici individuate dall’art. 5 della legge stessa e quindi anche ai Comuni; 3. l’art. 4 ter (Capitolato generale) della L.P. n. 2/2016 stabilisce che “La Provincia con regolamento approva capitolati generali contenenti le condizioni e le clausole che si applicano alle diverse tipologie di contratto, nel rispetto delle disposizioni legislative relative alla fase di esecuzione del contratto“; 4. la L.P. n. 26/1993 al suo articolo n. 52 disciplina i lavori in economia; 5. con D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20-96/Leg è stato emanato il Regolamento concernente "Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" il cui Capo X detta specifiche disposizioni per i lavori da eseguirsi in economia. Alla luce della normativa sopra richiamata si deve concludere che nel contesto dell'ordinamento provinciale è valido ed efficace l’art. 51 del capitolato generale che prevede una forma semplificata di contabilizzazione dei lavori in economia di cui all’art. 52 della L.P. n. 26/1993 d'importo non superiore ad euro 50.000.

 

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