Consultazione pareri
Codice identificativo: | 363 |
Data ricezione: | 18/01/2024 |
Argomento: | Progettazione |
Oggetto: | Nomina del RUP ed elaborazione DIP ai sensi artt. 15 ed allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 |
Quesito: | In seguito ad uno studio di fattibilità elaborato nel 2022 e per consentire l'ammissione a finanziamento di un'opera, si era reso necessario affidare incarico della stesura del progetto preliminare. L'incarico non è stato subito affidato e nel frattempo, a far data dal 01/09/2023 anche in Trentino è entrato in vigore il Nuovo Codice Contratti e pertanto il primo livello di progettazione è divenuto il PFTE. Si è perciò incaricato con delibera del 26/09/23, lo studio tecnico della elaborazione del PFTE, senza però nominare il RUP nè predisporre il DIP. Considerato che il PFTE non è ancora stato ultimato è necessario nominare ora il RUP ed elaborare il DIP? Il DIP è necessario per qualsiasi importo lavori? Chi lo predispone se il tecnico interno non vi riesce? Senza DIP è possibile procedere alla validazione del progetto? Nel caso di cui trattasi l'importo a base d'asta è di 512.000 euro. |
Risposta: | Si premette che le norme della L.P. n. 9/2023 che ha provveduto ad adeguare l'ordinamento provinciale sui lavori pubblici alle norme dettate dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (in seguito “CCP 2023”) hanno acquistato efficacia con il 15 settembre 2023. Quanto alla nomina del RUP, la normativa in materia è stata dettata dalla LP. n. 9/2023 e precisamente con l’introduzione dell’art. 5 ter nella L.P. n. 2/2016. Questa disposizione prevede che il RUP (responsabile del progetto) si occupi delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione di un intervento (nel caso di specie opera pubblica). Il Rup deve essere individuato e nominato sin dalla prima fase, fermo che in questo caso dato che l’obbligo è sorto solo con l'acquisizione di efficacia delle norme di cui alla L.P. n. 9/2023 l’obbligo si può dire sorto con il 15 settembre 2023. Se non si è provveduto a quella data, si dovrà procedere ora: si ricorda in merito che in assenza di specifica individuazione di un RUP valgono le regole generali applicabili alla singola stazione appaltante per l’individuazione del responsabile di ogni attività. Per quanto attiene alla necessità o meno dell'elaborazione del DIP (documento di indirizzo alla progettazione) si ricorda che la norma che ne impone la redazione è dettata dall’art. 6, comma 3 lettera b), della L.P. n. 26/1993 che lo prevede per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, quindi, non per la fattispecie oggetto di quesito per la quale è prevista come obbligatoria solo la redazione del quadro esigenziale i cui contenuti sono delineati dall’art. 1 dell’All. I.7 al CCP 2023. Rimane inteso che la norma non impone di ridefinire la programmazione dell’Ente ove la stessa sia stata già validamente redatta negli anni precedenti: nel caso di riproposizione di opere già previste in programmazione non è richiesta una riedizione della programmazione, né che siano redatti documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti al tempo. Fermo restando che, come detto, nel caso di specie non è richiesta la redazione del DIP a fronte dell’importo dell’opera in questione, si ritiene doveroso affrontare anche le altre tematiche sottoposte nel quesito come di seguito illustrato. Circa l'affidamento dei compiti di redazione del DIP a soggetti esterni, si richiama l’attenzione sul fatto che la norma di riferimento (art. 3 dell’All. l.7 al CCP2023) prevede che il DIP sia redatto in un momento anteriore all'affidamento dell'incarico progettazione (anche interna) e che in caso di affidamento esterno del servizio di progettazione il DIP sia posto a base di gara (o allegato alla nota di incarico in caso di affidamento a progettista interno). D’altra parte il DIP è documento necessario alla programmazione e, quindi, ha rilievo per una fase prodromica alla progettazione dell’opera. La normativa dettata dal citato All. I.7 non prevede un obbligo espresso di redazione da parte dell’Amministrazione del DIP, come invece prescrive per il quadro esigenziale al suo art. 1 comma 3. Rimane fermo che l’affidamento all’esterno della redazione del DIP non può avvenire con un incarico di progettazione posto che – come detto – il DIP deve preesistere a tale affidamento. Alla luce di tanto si può ritenere che sia possibile affidare un incarico di supporto al RUP al fine della redazione del DIP, fermi restando i vincoli consueti per l’affidamento all’esterno di attività proprie dell’Amministrazione e i vincoli derivanti dal principio di autosufficienza. La verifica ha il compito, fra l’altro, di accertare la coerenza / conformità del progetto redatto ai livelli di progettazione preesistenti o comunque ai documenti preliminari redatti dalla Stazione appaltante anche in fase di programmazione nel rispetto della normativa che presidia questa specifica fase. Ciò comporta che se ai fini della programmazione non è richiesta la redazione del DIP (come nella fattispecie oggetto del quesito), non è la normativa sulla verifica che ne impone la redazione: la verifica dovrà in questo caso accertare la coerenza con il quadro esigenziale (si vedano a tal fine gli articoli 34, 39 e 40 dell’All. I.7 del CCP2023) o comunque con i documenti programmatori propri dell’Ente. Rimane inteso che la validazione è istituto diverso dalla verifica: essa infatti rappresenta l’atto formale del RUP che riporta gli esiti della verifica (vedasi in tal senso art. 42 comma 4 del CCP 2023 e art. 34 comma 4 dell’All. I.7 CCP 2023). |
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