Consultazione pareri
Codice identificativo: | 373 |
Data ricezione: | 15/02/2024 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | Affidamenti in house |
Quesito: | In riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari tra soggetti pubblici, la determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011, al par. 2.5 definisce gli affidamenti in house come “le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture”. Come noto, la L.P. 3/2006 prevede che la Provincia possa avvalersi di agenzie, enti strumentali (tra i quali le istituzioni scolastiche), fondazioni o associazioni e società di capitali (indicati nell’All. A). In riferimento a quanto sopra, si chiede: 1. se l’acquisizione di un servizio da parte di un’istituzione scolastica, ente strumentale PAT, a favore di altro ente strumentale PAT (es. MUSE) debba configurarsi o meno come affidamento in house; 2. se, in caso di risposta affermativa al quesito 1., la procedura di affidamento debba essere effettuata su PAD, nonostante non corra l’obbligo di acquisire il CIG; 3. se, in caso di risposta negativa al quesito 1., l’affidamento debba qualificarsi come appalto, assoggettato, pertanto, alla disciplina del D. Lgs. 36/2023. |
Risposta: | Con riguardo alle domande 1 e 2 si premette, in linea generale e sentita la struttura competente in materia, che recentemente, nel definire i rapporti che vengono intrattenuti tra gli enti strumentali di cui all’Allegato A dell’articolo 33, comma 1 della l.p. 3/2006, la stessa legge provinciale al comma 2 quater ha previsto che: “Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti strumentali indicati nel comma 1 sono strumenti tecnico-esecutivi di sistema della Provincia, messi a disposizione degli altri enti strumentali, che sono tenuti ad avvalersene ai sensi del medesimo articolo 79 secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale che impartisce ai predetti soggetti le direttive per l'attuazione di questo comma, nei casi ed entro i limiti da indicare per tenere conto delle peculiarità dei bisogni e della missione degli enti. I soggetti sono tenuti a fornire il servizio e le attività sulla base degli stessi criteri, regole e condizioni che la deliberazione della Giunta provinciale fissa nell'atto di affidamento valido per la Provincia. (...)”. (v. deliberazione della Giunta provinciale n. 401/2022) Va però specificato al riguardo che il presupposto per l’affidamento in house orizzontale è che gli enti strumentali siano, non solo per la lp 3/2006, ma anche effettivamente soggetti in house verticali ricorrendone i relativi presupposti. Si precisa ad ogni buon conto che anche per gli affidamenti identificati come in house vige l’obbligo di acquisizione del CIG mediante piattaforma certificata al fine di garantire l’identificazione univoca della procedura di affidamento e il suo monitoraggio, nel rispetto dei canoni di pubblicità e trasparenza, nonché di assicurare l’adempimento degli obblighi contributivi nei confronti di ANAC. In tal senso, infatti, l’articolo art. 23, comma 5 d.lgs. 36/2023 prescrive che gli obblighi informativi definiti da ANAC con delibera n. 261/2023 e da assolvere con trasmissione delle informazioni alla BDNCP (faq digitalizzazione B.10/B.11) sono estesi anche agli “affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2 (del Codice).”. Sulla piattaforma Contracta, nella sezione affidamenti senza negoziazione, è presente a tale scopo la funzione affidamenti in house. Con riferimento al terzo quesito, si specifica che la legge 136/2010 prevede l’obbligo di attuazione delle misure di tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto sia esso di lavori, servizi o forniture, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post. Sono tenuti all’applicazione di suddetta normativa gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Detta normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento o meno di una procedura di gara. Definito l’ambito di applicazione della normativa preme ora analizzare come si attua la tracciabilità nel caso in cui il servizio, la fornitura o il lavoro siano aggiudicati ad un ente pubblico da parte di un altro ente pubblico. A riguardo la Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, dedica un intero paragrafo al caso particolare della tracciabilità tra enti pubblici, specificando che “sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici, in condizioni di concorrenza con operatori di mercato.” Quindi con riferimento a quanto riportato nel quesito ovvero all’esclusione dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità si ritiene che l’acquisto di servizi museali e didattici, qualora comporti la stipulazione di un contratto d’appalto di servizi, debba soggiacere alle norme sulla tracciabilità non rilevando ai fini dell’esclusione la natura pubblicistica degli enti contraenti. In Contracta, questo tipo di affidamento può essere svolto mediante l’utilizzo della scheda AD affidamento diretto di importo inferiore ad euro 5.000,00 oppure con la scheda AD3 affidamento diretto di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 140.000,00. |
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