Consultazione pareri
Codice identificativo: | 375 |
Data ricezione: | 15/02/2024 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | Soglie di rilevanza europea relativa alle istituzioni scolastiche |
Quesito: | L’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 elenca le soglie di rilevanza europea per gli appalti, in particolare: - lett. b): euro 143.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; - lett. c): euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali. Si chiede se, per i fini di cui sopra, le istituzioni scolastiche siano considerate o meno come stazioni appaltanti sub-centrali. |
Risposta: | L’articolo 14 del D.Lgs. 36/2023, riproducendo le analoghe disposizioni relative alle soglie di rilevanza europea dettate dalle direttive, rimanda l’individuazione delle autorità governative centrali all’allegato I della Direttiva 2014/24/UE. Da tale allegato, così come dalle definizioni contenute nell’allegato I.1. al Codice, si evince che sono amministrazioni centrali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri (art. 1 co. 1 lett. c)). In via generale, si osserva che il tema posto nel quesito è stato oggetto di discussione, tenendo anche conto che ai fini statistici, nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ai sensi della L. 196/2009, le istituzioni scolastiche sono considerate unità locali del Ministero dell’istruzione e del merito, fatte salve quelle delle province autonome, che sono considerate unità locali di queste ultime. Inoltre, nel Quaderno nr. 1 febbraio 2024 del Ministero dell’istruzione e del merito recante “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)” è riportato quanto segue: “Infine, si precisa che il Ministero ha individuato quale soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi, la soglia di minore entità, pari ad € 143.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 140.000,00), individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo pari ad € 221.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 215.000,00) prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali”. La questione interpretativa è stata dipanata dal MIT, che, con parere 26/07/2023, n. 2188 pubblicato il 28/02/2024, ha chiarito che le istituzioni scolastiche devono considerarsi stazioni appaltanti sub-centrali “considerato che per il Ministero dell’università e della ricerca le articolazioni territoriali non sono state incluse nella lettera c) sopra richiamata ..[N.D.R. dell’allegato I.1. al Codice]”. Con specifico riferimento all’ordinamento provinciale, va peraltro considerato che le istituzioni scolastiche e formative di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 costituiscono enti strumentali della Provincia ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. a) della l.p. 3/2006. Pertanto, da una lettura sistematica delle disposizioni provinciali citate, si ritiene che la soglia di rilevanza europea per le istituzioni scolastiche della Provincia di Trento sia quella prevista per le amministrazioni sub-centrali. Con l’occasione si segnala, per quanto di interesse, la nota inviata dal Presidente di ANAC al MIM in data 27 febbraio 2024, con la quale si è disposto che, in via transitoria fino al 30 settembre 2024, le istituzioni scolastiche possono procedere autonomamente all’acquisizione del CIG per gli appalti relativi ai servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e per le concessioni di distributori automatici, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti. |
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