Consultazione pareri
Codice identificativo: | 378 |
Data ricezione: | 26/02/2024 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | Appalto lavori pubblici - affidamento diretto settori ordinari o lavori in economia |
Quesito: | Visto l'art. 50, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 36/2023 e visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 nonché gli artt. 178 e 179 del DPP 9-84/Leg del 2012 si chiede quando vada applicata la normativa provinciale (lavori in economia) e quando vada applicata la normativa nazionale (settori ordinari) in materia di affidamenti diretti. Considerato che gli artt. inerenti i lavori in economia (normativa provinciale), ad oggi, risultano essere più restrittivi ed onerosi da punto di vista degli adempimenti e di conseguenza, seguendo la normativa provinciale, si rallenta il raggiungimento del risultato, a fronte di un Codice che invita a correre, si chiede per quale motivo tali artt. siano rimasti in essere e se debbano essere obbligatoriamente applicati. |
Risposta: | Va evidenziato che i lavori in economia costituiscono cosa diversa rispetto alle modalità di affidamento di lavori pubblici tramite appalto. Ciò è testimoniato dall’articolo 29 della l.p. 26/1993 il quale, nel definire i sistemi di esecuzione dei lavori pubblici, precisa che “1. I lavori pubblici di interesse provinciale sono eseguiti mediante appalto ovvero mediante concessione. 2. I lavori pubblici di interesse provinciale e le forniture ad essi funzionali possono essere altresì eseguiti in economia secondo le disposizioni di cui al capo IX.”. Dalla disposizione citata emerge quindi l'alternatività del sistema dell’appalto rispetto a quello dei lavori in economia. Ne consegue pertanto che le stazioni appaltanti sono libere di valutare se fare ricorso alle modalità ordinarie di affidamento in appalto disciplinate dal Codice all’articolo 50, ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, di applicare il sistema di esecuzione in economia tramite il cottimo fiduciario disciplinato dall’art. 52 della l.p. 26/93 e relative disposizioni attuative. |
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