Consultazione pareri
Codice identificativo: | 382 |
Data ricezione: | 03/08/2024 |
Argomento: | Progettazione |
Oggetto: | verifica progettazione |
Quesito: | In riferimento all’art. 42 “Verifica della progettazione” del Decreto Legislativo 36/2023 e dell’allegato I.7 sezione IV richiamato nello stesso articolo si chiede: se per tutti i progetti di lavori di qualsiasi importo (anche pochi migliaia di euro) e di qualsiasi natura (anche per piccoli lavori di manutenzione e/o lavori di fornitura e posa conglomerato bituminoso e/o lavori di fornitura e posa di un breve tratto di barriera stradale e/o ecc…..) è obbligatorio svolgere l’attività di verifica e quindi la validazione da parte del Rup; se la perizia prevista ai sensi del comma 4 dell’art. 52 della LP 26/93 è esclusa dalla applicazione dell’art. 42 del Decreto Legislativo 36/2023. |
Risposta: | La risposta al primo quesito è positiva: in presenza di un progetto esecutivo è necessario sempre procedere alla verifica dello stesso (e quindi alla validazione del RUP) indipendentemente dall’importo del progetto: il legislatore nazionale non ha previsto deroghe, ma esclusivamente una diversa graduazione dei soggetti competenti ad effettuare la verifica. Infatti, rimane fermo che – a mente dell’art. 34 dell’All. I.7 al Codice - in caso di lavori di importo inferiore al milione di euro alla verifica può procedere il RUP (ferme le incompatibilità previste dal comma 3 del medesimo articolo). Per quanto riguarda i lavori in economia ai sensi dell’art. 52 della L.P. n. 26/1993 sussiste il medesimo obbligo in tutti i casi in cui si sia redatto un progetto esecutivo richiesto in via generale dal comma 4 dell’art. 52 della L.P. n. 26/1993. Laddove, secondo il disposto del medesimo art. 52 comma 4, è prevista la possibilità di prescindere dalla redazione di un progetto esecutivo limitandosi alla redazione di una perizia di spesa non è prevista la verifica, né conseguentemente la validazione del RUP. La verifica, infatti, è limitata dall’art. 42 del Codice (e dall’art. 17 della L.P. n. 26/1993) alla progettazione che – secondo quanto previsto dal Codice (art. 41 e all.I.7) e recepito dall’art. 17 della L.P. n. 26/1993 - prevede esclusivamente due livelli (il progetto di fattibilità tecnico economica e il progetto esecutivo), fra cui non rientra la perizia di spesa consentita (nei soli casi ivi indicati) dalla L.P. n. 26/1993. |
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