in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 392
Data ricezione: 21/03/2024
 
Argomento: Servizi di architettura e Ingegneria
 
Oggetto: requisiti del soggetto che effettua le verifiche di progetti
Quesito:

La verifica dei progetti, introdotta in Provincia con l'art. 42 del D. lgs. 36/2023, deve essere effettuata per progetti di qualunque importo (come peraltro già recentemente chiarito dal parere n. 382 dd 03/08/2023). L'allegato I.7, all'art. 34, chiarisce a chi spetti l'effettuazione di tale procedura, chiarendo inoltre le incompatibilità esistenti. Si chiede se, trattandosi di servizio di ingegneria e architettura, peraltro di natura estremamente complessa, di responsabilità superiore a quella del progettista (art. 42 dell’All.) e per l'effettuazione del quale è giocoforza necessaria una conoscenza approfondita e multidisciplinare delle materie oggetto di progettazione, l'assunzione dell'incarico rimane in ogni caso vincolata al possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per tali tipologie di incarichi ovvero: a) per incarichi affidati internamente, abilitazione alla professione (e iscrizione a albo professionale riconosciuto?), e specifica e idonea competenza nelle materie oggetto di progetto; b) per incarichi affidati esternamente, i requisiti di cui all'art. 34 dell'All. II.12 del Codice;

 
Risposta:

L’art. 34 dell’All. I.7 del CCP 2023 definisce i soggetti cui può essere affidata la verifica della progettazione e i casi in cui l’incarico può essere svolto da strutture o soggetti interni alla Stazione appaltante. In particolare stabilisce che in caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro la verifica può essere affidata al RUP: la norma in commento non prevede ulteriori requisiti o limitazioni alla possibilità riconosciuta al RUP di procedere direttamente, limitandosi a richiamare la struttura di supporto. A tal proposito si deve fare riferimento all’art. 15 e all’All. I.2 del CCP 2023 che individuano i requisiti che deve possedere il RUP e che stabiliscono espressamente che in caso di lavori la funzione di RUP deve essere assunta da un tecnico. La norma in questione (in particolare l’art. 2 dell’All. I.2) stabilisce: “3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.” L’art. 3 del medesimo All. I.2, come previsto dall’art. 15 del Codice, prevede e disciplina la struttura di supporto al RUP che può essere istituita dalle Stazioni appaltanti. Quindi, in considerazioni della normativa sopra richiamata il RUP può operare direttamente se è un tecnico abilitato allo svolgimento della professione (non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell’art. 4 dell’All. I.2 per l’assunzione del ruolo di RUP), diversamente potrà avvalersi della struttura di supporto. Fermo quanto previsto dall’art. 34 dell’All. I.7, si deve richiamare l’art. 36 del medesimo All. I.7 che stabilisce: “Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante. 1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice. 2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni. 3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell’articolo 35, si intende un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.” Ai fini dell'affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione lo stesso All. I.7 (art. 38) definisce i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti affidatari o partecipanti alla gara per l'affidamento. Laddove possono effettuare la verifica anche i soggetti di cui all’art. 66 del Codice (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), gli stessi devono rispettare anche i requisiti descritti nella parte V dell’All. II.12 al CCP 2023 che costituiscono requisiti soggettivi degli operatori economici di cui all’art. 66 del Codice richiamato dall’art. 34 dell’All. I.7. Circa l’estensione della responsabilità del soggetto incaricato della verifica (sia esso interno o esterno alla Stazione appaltante) si veda l’art. 42 dell’All. I.7 del Codice ricordando solo che l’attività di verifica non implica in alcun modo che il professionista incaricato della progettazione vada esente da responsabilità per l’attività svolta. Ciascuno dei due professionisti svolge un’attività diversa e risponde per lo svolgimento dell’attività che direttamente gli compete: per il verificatore quanto previsto dagli artt. 39 e 40 dell’All. I.7, nonché quella relativa all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni. L’unica precisazione contenuta nella norma in questione attribuisce al progettista in via esclusiva la responsabilità delle scelte progettuali e dei procedimenti di calcolo effettuati.

 

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