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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 395
Data ricezione: 04/03/2024
 
Argomento: Procedure di aggiudicazione
 
Oggetto: Modalità di stipula del contratto
Quesito:

L’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 prevede le seguenti modalità, a pena di nullità, di stipula del contratto: forma scritta, modalità elettronica, forma pubblica amministrativa, atto pubblico notarile informatico e scrittura privata. Il secondo capoverso dell’art. 18 comma 1 prevede, per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, quale forma di stipulazione del contratto la “corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (…)”. Ciò premesso si chiede: a) se le forme di stipulazione del contratto previste dall’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante e la scrittura privata possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti. Oppure se nei casi di procedure negoziate e affidamenti diretti sia obbligatorio l’uso dello scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale; b) il limite di importo delle procedure negoziate per le quali è prevista quale forma di stipulazione la “corrispondenza secondo l'uso commerciale; c) se i lavori affidati con il sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26, rientrino tra le procedure negoziate per le quali è previsto quale forma di stipulazione la corrispondenza secondo l'uso commerciale.

 
Risposta:

a) Le finalità ben espresse dai principi del nuovo Codice dei contratti pubblici di semplificazione, non aggravamento ed orientamento al risultato, come pure il dato letterale del primo comma dell'art. 18, in disparte nel secondo capoverso, concorrono nell’indicare che la stipula del contratto conseguente a procedure negoziate e ad affidamenti diretti va eseguita con la modalità dello scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale. In tal senso si è espresso anche il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture con il recente parere n. 2341 del 26 febbraio 2024 che, su un medesimo quesito orientato a comprendere la possibilità di distaccarsi dall’indicazione normativa del citato art. 18, si è espresso in termini negativi perentori. b) Si ritiene che la tipologia di procedura (negoziata o affidamento diretto) sia assorbente rispetto al valore del contratto, nel senso che se appare di buona evidenza il fatto che il legislatore abbia già disciplinato le soglie di importo che legittimano le procedure in parola, come pure tutti i casi in cui si possa ricorrere alla medesime procedure a prescindere dal ridetto valore del contratto, non ha parimenti stabilito forme di stipulazione specifiche vincolate e/o subordinate al mero valore del contratto. c) La risposta è positiva. Il sistema del cottimo di cui all’art. 52 della LP 26/1993 si qualifica infatti come affidamento diretto o procedura negoziata sorretta dalle specificità stabilite dalla disciplina provinciale. Come tale il relativo contratto va stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza commerciale.

 

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