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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 397
Data ricezione: 04/04/2024
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: Necessità del CIG per affidamento servizio con solo rimborso spese
Quesito:

In vista dell'affidamento ad una Associazione dell'organizzazione di un convegno, riconoscendo, per tale servizio, il solo rimborso delle spese sostenute, è necessario acquisire il CIG?

 
Risposta:

Per dare risposta al quesito si ritiene necessario analizzare la fattispecie contrattuale descritta. Sulla base degli elementi forniti risulta che la Stazione appaltante affidi ad un soggetto, nello specifico un’associazione, la realizzazione di un servizio (organizzazione di un convegno). Per tale servizio la Stazione appaltante paga all’affidatario un prezzo pari al costo sostenuto per la sua realizzazione. Ne consegue che per la realizzazione del servizio non si genera un utile in capo all’affidatario. Ciò premesso appare dirimente valutare se la natura di soggetto privo di finalità lucrative possa costituire elemento per escludere la fattispecie contrattuale descritta dell’applicazione del codice e conseguentemente sottrarla alla disciplina della tracciabilità, così come suggerito nel quesito. A riguardo si osserva che il d.lgs. 36/2023 accoglie una definizione molto ampia di operatore economico, includendo qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, possa offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Ciò posto, quindi, si può affermare che anche il soggetto senza scopo di lucro può essere affidatario di un contratto d’appalto alla stregua di un soggetto che, invece, persegua finalità lucrative (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 gennaio 2013 n. 387).[1] In ragione della finalità sociale (non lucrativa) perseguita dall’affidatario, risulta coerente che lo stesso abbia presentato un’offerta per la realizzazione del servizio priva della componete di utile. La giurisprudenza afferma a riguardo “che, diversamente da quanto accade per gli enti a scopo di lucro, l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico”[2]. Per quanto attiene alla natura del servizio, sulla base degli elementi forniti, non si ravvisano ragioni per escluderlo dall'applicazione del codice, l’organizzazione di un convegno è da considerarsi un appalto di servizi inclusa nella definizione di contratto d’appalto cui al d.lgs 36/2023 “b) i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;”. Ciò posto si ritiene che la fattispecie descritta nel quesito costituisca un contratto d’appalto a cui vanno applicate, tra le altre, anche le norme in materia di tracciabilità. Per l'acquisizione del CIG se l’affidamento è di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 è previsto l’utilizzo della piattaforma certificata Contracta. Nel caso di affidamento di importo inferiore ad euro 5.000,00, secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, fino al 30 settembre 2024 è facoltà del Rup acquisire il CIG mediante interfaccia web PCP. [1]“L’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici, come ha affermato la stessa C. giust. CE, secondo cui l'assenza di fini di lucro non esclude che associazioni di volontariato esercitino un'attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza [C. giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C-119/06]. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. La giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa [Cons. St., sez. III, 20 novembre 2012 n. 5882]. “ - Consiglio di Stato, sez. VI, 23 gennaio 2013 n. 387 [2]“2.1.1. Va in primo luogo osservato che, in base a un prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il principio del c.d. ‘utile necessario’ trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un'offerta in pareggio che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, la ratio essendi delle imprese e, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3805, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.). Detta finalità, che è alla base del principio e ne definisce di conseguenza i confini applicativi, non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l'obbligatoria indicazione di un utile d'impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l'imposizione di un'artificiosa componente di onerosità della proposta. Ne deriva che, diversamente da quanto accade per gli enti a scopo di lucro, l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico (in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 84 del 2015; id, V, 3855 del 2016).” - Consiglio di stato, sez. V, 19 novembre 2018 n. 6522

 

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