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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 398
Data ricezione: 04/05/2024
 
Argomento: Pianificazione e programmazione
 
Oggetto: Programmazione di lavori pubblici ex. art. 6, c. 3, lett. C) della LP 26/1993
Quesito:

Con la presente si è a richiedere un parere in merito alla programmazione di lavori pubblici ed in particolare per le opere di importo inferiore al milione di euro Infatti, l'art. 6 della LP 26/1993, al comma 3, lett. c) recita testualmente "per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, una valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa" Ora, verificato che la normativa statale prevede la redazione di DIP e DOCFAP che sono ben disciplinati dagli allegati al DLgs 36/2023, si chiede cosa si intenda, di quali elaborati debba essere composta ed i contenuti di questa " valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa" Se si pensa infatti di dover realizzare un'opera la prima cosa da fare è l'affido dell'incarico di un PFTE sulla base delle tariffe derivanti dall'applicazione del DM 17/06/2016 Se per esempio parliamo della costruzione di un edificio risulta ben difficile il calcolo dei compensi considerando che deve essere fatto diviso per categorie come ad esempio opere in CA, costruzione di edifici, impianto elettrico, impianto termoidraulico, ecc., con relativi importi Si chiede pertanto una indicazione su come meglio definire ed affrontare le problematiche suesposte.

 
Risposta:

Come esposto nel quesito l’art. 6 della L.P. n. 26/1993 e s.sm. stabilisce: “3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, per l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici vanno predisposti: (...) c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, una valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa.” La documentazione di cui alla lett. c) sopra citata non è descritta dalla normativa e, quindi, spetta alla singola Amministrazione aggiudicatrice stabilirne il contenuto e il relativo approfondimento in modo tale da soddisfare le esigenze necessarie sia in relazione alla fase di programmazione che alla fase successiva di affidamento dell’incarico. Data la funzionalità di tale valutazione, in ogni caso, si deve ritenere che la stessa debba essere svolta mediante un’analisi dell’intervento (da determinare in ragione del singolo caso concreto) nelle sue componenti urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche, storico ‐ artistiche e che debba necessariamente individuare le principali caratteristiche dimensionali, volumetriche, funzionali e tecnologiche. Pertanto, ai fini della programmazione deve essere approntata quella documentazione tecnica ed economica che – sulla base di un valutazione compiuta dal RUP - si palesa necessaria, stante gli obiettivi e le esigenze dell’Amministrazione (che devono essere declinati in via prioritaria), ai fini della definizione della tipologia di opera, della relativa localizzazione e dell’impegno finanziario conseguente e delle analisi in cui deve come minimo concretizzarsi la predetta valutazione di fattibilità tecnico - amministrativa. Allo stesso modo, oltre che per la programmazione anche ai fini dell’avvio della fase di progettazione deve essere necessariamente stimato l’importo dei lavori e la relativa tipologia, fermo che la stima – in questa sede – non potrà che essere parametrica e di massima e che non è richiesta una computazione di dettaglio. Quanto sopra esposto vale unicamente per i fini di programmazione: restano, naturalmente, in ogni caso ferme eventuali prescrizioni in ordine a elaborati di maggior dettaglio o specifici previsti ai fini dell'ammissione a contribuzione da parte di altra amministrazione diversa da quella che realizza l'opera.

 

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