in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 406
Data ricezione: 22/04/2024
 
Argomento: Qualificazione S.A.
 
Oggetto: Qualificazione stazione appaltante istituto scolastico
Quesito:

Con la presente si chiede un chiarimento circa l’affidamento del servizio di concessione del bar interno all’Istituto alla luce della nota Anac prot. n. 1345 del 27.02.2024 con la quale le istituzioni scolastiche sono autorizzate, in deroga sino al 30 settembre 2024, a procedere autonomamente all’acquisizione del CIG per gli appalti relativi alla concessione dei distributori automatici indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti. Si chiede se la nota faccia riferimento anche al servizio di bar interno considerato che nella stessa si fa riferimento alla CPV n. 42933300-8 (distributori automatici di prodotti), mentre la CPV relativa al bar dovrebbe essere n. 55410000-7 (servizi di gestione Bar). In subordine si chiede pertanto se l’Istituto è autorizzato a procedere autonomamente all’affidamento pur non essendo in possesso di qualificazione della SA ai sensi dell’art. 5, comma 5 dell’Allegato II.4 del D. Lgs 36/2023.

 
Risposta:

Risposta Con la citata nota del Presidente ANAC sono state introdotte a favore delle istituzioni scolastiche misure derogatorie al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti delineato dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e dall’allegato II.4. In particolare, si è previsto che in via transitoria, fino al 30 settembre 2024, le istituzioni scolastiche possono procedere autonomamente, indipendentemente dal valore degli affidamenti, all’acquisizione del CIG per gli appalti relativi ai servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e per le concessioni di distributori automatici riferiti alle specifiche categorie merceologiche individuate da ANAC mediante indicazione dei rispettivi CPV. Tali misure di semplificazione, a carattere temporaneo, sono state introdotte al fine di assicurare il tempestivo affidamento di servizi ritenuti essenziali per la scuola, permettendo nel contempo alle istituzioni scolastiche di attivare le strategie di acquisto ritenute opportune e di ricorrere a centrale di committenza qualificata in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico. Ciò premesso, in relazione al quesito posto, si ritiene che le specifiche misure di semplificazione previste dalla citata nota di ANAC, derogatorie all’ordinaria disciplina legislativa in materia di sistema di qualificazione, non siano assoggettabili ad interpretazione estensiva e dunque non possano essere applicate a categorie merceologiche diverse da quelle espressamente indicate. Conseguentemente, fermi restando i casi previsti dall’art. 62 commi 1 e 6 del Codice che consentono alle stazioni appaltanti prive di qualificazione di condurre in autonomia i propri affidamenti, per l’acquisizione di servizi e forniture diversi da quelli individuati della nota di ANAC le istituzioni scolastiche non qualificate sono tenute a ricorrere a centrale di committenza qualificata.

 

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