in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 408
Data ricezione: 29/04/2024
 
Argomento: Contratti esclusi
 
Oggetto: richiesta corretta procedura per la vendita di beni pubblici a ditta privata
Quesito:

si chiede gentilmente di conoscere la procedura da seguire per la vendita di beni pubblici a ditta privata per un importo pari a circa Euro 30.000. Trattandosi di vendita, è sufficiente procedere con un provvedimento di affido incarico all'O.E. selezionato previa consultazione informale di mercato, oppure ci si deve avvalere del portale Contracta? In quest'ultimo caso, con quale procedura? Per la tracciabilità è necessario acquisire il CIG? In caso affermativo e nell'eventualità non si potesse procedere con Contracta, a quale scheda del portale ANAC PCP serve fare riferimento?

 
Risposta:

Il caso posto all’attenzione si riferisce ad un contratto di compravendita di beni ascrivibile alla più ampia categoria di contratti attivi per la PA. A detto riguardo preme fin da subito evidenziare che non è applicabile alla fattispecie la normativa in materia di contratti pubblici di appalto dettata dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs n. 36/2023). A termini dell’articolo 13 comma 1 del citato Codice, infatti, “le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”. Escluso il riferimento alla normativa in materia di appalti, viene in rilievo la disciplina provinciale che in generale si occupa dell'attività contrattuale rappresentata dalla l.p. n. 23/90. La normativa provinciale in parola detta le tipologie di procedure a mezzo delle quali viene posta in essere l'attività contrattuale. A tal riguardo l’articolo 17, comma 2 precisa che “L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la trattativa privata prevista dall'articolo 21”. Ne consegue pertanto che l’amministrazione dovrebbe dar luogo ordinariamente ad una procedura aperta che consenta la massima partecipazione, salvo il caso in cui opti, motivatamente, per una procedura diversa, tra le quali rientra anche la procedura disciplinata all’art. 21 della l.p. 23/90. Per la gestione della procedura non è possibile utilizzare Contracta o altra piattaforma certificata, non è stata infatti prevista da ANAC una scheda tecnica utile per gestire i contratti attivi mediante le piattaforme certificate. I contratti attivi sono, altresì, esclusi dal perimetro di applicazione della normativa sulla tracciabilità, poiché come chiarito nella Determinazione 4/2011 e successive modificazioni e integrazioni “ (...) la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Detta normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara. In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz’altro tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice, individuati all’articolo 1, lettere da a) a i) dell’allegato I.1 al Codice”. Quindi nel caso di contratti attivi non è previsto l’obbligo di acquisizione del CIG.

 

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