Consultazione pareri
Codice identificativo: | 413 |
Data ricezione: | 14/05/2024 |
Argomento: | Progettazione |
Oggetto: | perizie di spesa art. 52 comma 4 L.P. 26/1993 |
Quesito: | Con riferimento alle perizie di spesa di cui all’art. 52 comma 4 della L.P. 26/1993, che possono essere redatte in luogo di un progetto esecutivo nei casi ivi previsti, si chiede: a) quale sia il contenuto delle stesse, vista l’abrogazione dell’art. 208 del regolamento attuativo che elencava gli elaborati e la documentazione minima che le doveva comporre; b) tenuto conto che nel nuovo codice manca un corrispettivo degli artt. 24 e 216 comma 27 septies del D.lgs. 50/2016 e che la L.P. 26/93 all'art. 20 comma 1 riporta: "Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente" senza citare espressamente l'abilitazione all'esercizio della professione, è possibile prevedere che la redazione delle perizie in questione, qualificate come altre attività tecniche, possa essere svolta anche da personale tecnico non in possesso di abilitazione professionale? c) se gli ordinativi di cui all’art. 52 comma 7 della L.P. 26/1993 per lavori pubblici, utilizzabili fino a 10.000€, possono prescindere dalla redazione di perizia di spesa e essere effettuati sulla base di preventivo di spesa richiesto a ditta in possesso dei requisiti per svolgere l’attività. |
Risposta: | a) Quanto al contenuto delle perizie di spesa di cui all’art. 52 della L.P. n. 26/1993. Il richiamo all’art. 208 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 (oggi abrogato) non pare pertinente in quanto riferito ai lavori su beni culturali. Fermo questo e il laconico inciso della norma provinciale che prevede che la perizia “individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture”, il contenuto delle perizie di spesa non è codificato in nessuna norma (legislativa o regolamentare). Rimane fermo che per ciascun affidamento deve necessariamente essere descritta la prestazione richiesta con tutti gli elaborati necessari affinché l’operatore economico possa eseguire quanto compreso nel contratto e, parallelamente, la Stazione appaltante possa procedere alla necessaria verifica della corretta esecuzione del contratto. Quanto esposto costituisce principio derivante dal Codice civile che sanziona con la nullità il contratto (qualunque esso sia) che reca un oggetto non determinato né determinabile. A tal proposito si ricorda che l’art. 1346 Codice Civile (rubricato “Dell'oggetto del contratto”) recita “L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile” e l’art. 1418 Codice Civile (rubricato “Della nullità del contratto”) stabilisce “Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.” Stante l’eterogeneità dei possibili affidamenti in economia di cui all’art. 52 della L.P. n. 26/1993, che possono riguardare oltre che lavori anche le forniture funzionali, spetta al Responsabile unico del progetto determinare per il singolo caso concreto il contenuto documentale della perizia di spesa avuto riguardo al rispetto del principio predetto. b) Quanto alla qualificazione professionale necessaria per la redazione delle perizie di spesa di cui all’art. 52 della L.P. n. 26/1993. Anche in ragione della presente tematica si deve richiamare l’eterogeneità degli affidamenti in economia descritti dalla normativa in questione: ciò comporta che le necessarie qualifiche professionali devono essere definite in ragione dell’oggetto della singola perizia. Fermo questo, la norma di cui all’art. 52 della L.P. n. 26/1993 non deroga (e non potrebbe farlo) alla normativa vigente in materia di abilitazione professionale e competenza dei vari professionisti e, pertanto, la qualificazione professionale necessaria per la redazione della singola perizia di spesa deve essere valutata in ragione del relativo contenuto. c) Quanto alla possibilità di derogare all'elaborazione di una perizia di spesa in caso di ordinativi di cui all’art. 52 comma 7 della L.P. 26/1993 per lavori pubblici, utilizzabili fino a 10.000€ e relativa possibilità di sostituzione con un preventivo di spesa presentato dall’operatore economico. Richiamato quanto sopra esposto al precedente punto a), non pare corretto porre la questione in termini di deroga o meno rispetto alla necessità di redigere una perizia di spesa ma, piuttosto, essa va posta in termini di ampiezza e sviluppo dei contenuti che, nel caso di ordinativi fino a 10.000 €, potrebbero risultare in concreto di maggior semplicità rispetto ad affidamenti più complessi. Infatti, il principio di fondo cui si deve far riferimento e che deriva da quanto detto sopra in termini di determinazione o determinabilità dell’oggetto in senso civilistico, è che la richiesta di una proposta economica (anche nella forma di preventivo) formulata da un’Amministrazione a un operatore economico deve essere necessariamente correlata a un’esigenza chiaramente individuata da parte dell’Amministrazione stessa. Quindi, di norma la richiesta di un preventivo deve essere preceduta dall’individuazione da parte dell’Amministrazione della definizione del contenuto dell’obbligazione cui l’operatore economico è chiamato affinché lo stesso sia in grado di elaborare una sua proposta economica. E’ evidente, peraltro, che è possibile per l’Amministrazione far precedere la richiesta di preventivo con l’analisi del mercato per individuare ad es. le modalità di definizione di un intervento (sia la prestazione che la possibile quotazione economica rinvenibile sul mercato) laddove la stessa non disponga delle conoscenze necessarie per procedere direttamente. Laddove si tratti di affidamenti di lavori, stante il contesto normativo, è difficile ipotizzare che l’Amministrazione non sia in grado di definire sia a livello tecnico che a livello economico la prestazione richiesta elaborando la perizia di spesa con gli elaborati necessari a descriverla. Rimane comunque da valutare il caso concreto. |
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