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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 418
Data ricezione: 30/05/2024
 
Argomento: Qualificazione S.A.
 
Oggetto: Normativa applicabile in materia di concessioni, alla luce del D.lgs 36/2023
Quesito:

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 36/2023, l'art.28bis della L.P. 2/2016 sulle concessioni non risulta abrogato. A tal proposito, si chiede se trova applicazione ancora la delibera della G.P. attuativa del 2022, o se anche in Provincia di Trento si deve applicare la nuova disciplina sulle concessioni prevista dal D.lgs 36/ 2023, ed in particolare si chiede: a) se è possibile o è vietato, anche sotto i 140.000 di fatturato, l'affidamento diretto, o se serve comunque una procedura negoziata, nel sotto-soglia, in linea con il parere n.2441 del MIT b) se la concessione è comunque preclusa a S.A. non qualificate (preclusione intesa non solo per la gestione della gara, ma anche per stipula e gestione della concessione)

 
Risposta:

In premessa si rileva che l’articolo 28 bis della l.p. 2/2016 citato nel quesito non si occupa generalmente di concessioni ma più precisamente di aspetti organizzativi concernenti l’esame di proposte di partenariato pubblico-privato ad iniziativa privata. Ciò posto, si osserva che l’articolo 28 della l.p. 2/2016 precisa che “Fatto salvo quanto previsto da questa legge, in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica il libro IV del decreto legislativo n. 36 del 2023. Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione agli istituti ivi disciplinati di disposizioni contenute in parti diverse del decreto legislativo n. 36 del 2023, i rinvii si intendono riferiti alla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.”. Ne consegue pertanto che, anche in Provincia di Trento, fatta salva l’applicazione di disposizioni provinciali che possono venire in rilievo, trova applicazione la normativa statale in materia di concessioni. Ciò premesso in termini generali, in risposta al quesito a) si conferma il contenuto del parere ministeriale. A tal riguardo occorre infatti evidenziare che l’articolo 187 del d.lgs. 36/2023 che si occupa specificamente delle procedure di affidamento applicabili alle concessioni il cui valore sia inferiore alla soglia europea specifica che “Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. (procedure aperte)” Quanto al quesito di cui alla lett. b) si osserva quanto segue. L’Allegato II.4 al Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti prevede una specifica disciplina per i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo. In particolare, ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione di tali contratti, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2/L2 e “garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi” (cfr. art. 3, comma 5 e art. 5, comma 5 dell’Allegato). A tal proposito, ANAC ha precisato che il soggetto in possesso dell’esperienza “può essere sia un dipendente della Stazione appaltante sia un soggetto esterno nella sua disponibilità per la durata della qualificazione” e “la esperienza triennale deve essere maturata nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi e non esclusivamente nell’ambito di contratti di concessione e/o PPP”. La disponibilità del soggetto “potrà essere garantita sia mediante il ricorso a un consulente esterno a cui la stazione appaltante affiderà il relativo incarico secondo le disposizioni di legge, sia attraverso una convenzione con una centrale di committenza qualificata che metta a disposizione tale requisito e da cui risulta la disponibilità per la durata della qualificazione”.

 

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