Consultazione pareri
Codice identificativo: | 419 |
Data ricezione: | 30/05/2024 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | Esecuzione dei lavori in economia - presupposti per l'applicazione |
Quesito: | L'art. 29 della LP 26/1993, nel definire i sistemi di esecuzione dei lavori pubblici, precisa che “1. I lavori pubblici di interesse provinciale sono eseguiti mediante appalto ovvero mediante concessione. 2. I lavori pubblici di interesse provinciale e le forniture ad essi funzionali possono essere altresì eseguiti in economia secondo le disposizioni di cui al capo IX". Dalla disposizione citata emerge quindi l'alternatività del sistema dell’appalto rispetto a quello dei lavori in economia. Nello specifico si chiede quali siano i presupposti per applicare il sistema di esecuzione dei lavori in economia. |
Risposta: | Come anticipato nel quesito, va evidenziato che i lavori in economia costituiscono cosa diversa rispetto alle modalità di affidamento di lavori pubblici tramite appalto. Ciò è testimoniato appunto dall’articolo 29 della l.p. 26/1993 il quale, nel definire i sistemi di esecuzione dei lavori pubblici, precisa che “1. I lavori pubblici di interesse provinciale sono eseguiti mediante appalto ovvero mediante concessione. 2. I lavori pubblici di interesse provinciale e le forniture ad essi funzionali possono essere altresì eseguiti in economia secondo le disposizioni di cui al capo IX.”. Dalla disposizione citata emerge quindi l'alternatività del sistema dell’appalto rispetto a quello dei lavori in economia. Ne consegue pertanto che le stazioni appaltanti sono libere di valutare se fare ricorso alle modalità ordinarie di affidamento in appalto disciplinate dal Codice, ovvero, al ricorrere dei presupposti, di applicare il sistema di esecuzione in economia tramite il cottimo fiduciario disciplinato dall’art. 52 della l.p. 26/93 e relative disposizioni attuative (titolo VIII Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.). |
< Indietro