in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 420
Data ricezione: 31/05/2024
 
Argomento: Subappalto
 
Oggetto: Verifiche da effettuare da parte della Stazione appaltante in caso di subappalto
Quesito:

L'art. 45, c.3, del DPP 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg. , in merito ai controlli in capo al subappaltatore, dispone che "L'amministrazione aggiudicatrice verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale verifica si intende effettuata se il subappaltatore è iscritto nell'elenco dell'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 o è abilitato al mercato elettronico provincial". Ciò premesso, qualora il subappaltatore sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 19 della l.p. n. 2/2016, l'unica verifica che la Stazione appaltante è tenuta ad espletare, qualora ne ricorrano i presupposti, è la verifica antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o è tenuta a verificare altri requisiti?

 
Risposta:

Si premette che il comma 3 dell’articolo 45 del capitolato generale ha voluto mantenere, seppur limitandolo alle sole richieste di subappalto, il sistema di semplificazione già temporaneamente utilizzato nel periodo emergenziale, ritenendo che esso sia idoneo a garantire l’affidamento a operatori economici idonei allo svolgimento delle attività subappaltate, in una logica di semplificazione del procedimento autorizzatorio trattandosi di operatori economici che sono in ogni caso già verificati periodicamente ai fini del mantenimento della loro iscrizione in elenco. Sul punto, merita comunque evidenziare che la ratio dell’istituto è di evitare una duplicazione dei controlli, nel senso che se un’impresa risulta essere soggetta a verifica periodica non serve una duplicazione della stessa. Peraltro, è da precisare che la duplicazione sussisterebbe unicamente in presenza di contemporanea acquisizione di documenti attestanti le medesime informazioni: questa regola non vale, ovviamente, per le informazioni, certificazioni e altri fatti, stati e qualità che non sono sottoposte a controllo a campione. Pertanto, considerato che al momento la piattaforma che gestisce l’elenco non consente di poter disporre di tutte le informazioni necessarie ai fini delle verifiche dei requisiti generali e speciali sugli operatori economici (quale ad esempio: documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti speciali previsti dall’art. 28 dell’All. II.12 al codice dei contratti pubblici per gli operatori privi di SOA nel caso di affidamenti di lavori sotto i 150.000 euro) sarà comunque necessario acquisire tale documentazione al fine di poter effettuare la relativa verifica dei requisiti speciali. Lo stesso dicasi: - per l’iscrizione alle white list prefettizie ovvero della documentazione antimafia - ove necessari; - per la sussistenza o meno di requisiti legati al singolo affidamento (si pensi tipicamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interesse finalizzata alla dimostrazione del requisito di cui alla lettera “b” del comma 1 dell’articolo 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Per quanto attiene agli aspetti operativi, si rammenta che con nota informativa protocollo PAT/RFS506-03/05/2024-0336073 (trasmessa a tutte le strutture provinciali, agli enti strumentali, agli enti locali, alle associazioni di categoria etc.) sono state fornite, in termini peraltro più generali (e non solo con riferimento al subappalto), indicazioni in ordine all’accesso ai due elenchi ivi citati (“elenco imprese” e “elenco professionisti”) e alle possibilità di utilizzo delle verifiche già effettuate dalla struttura provinciale competente sugli operatori economici iscritti e che possono essere utilizzate anche nel caso sottoposto nel quesito.

 

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