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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 424
Data ricezione: 06/12/2024
 
Argomento: Requisiti generali
 
Oggetto: DURC irregolare nel versamento contributi ed accessori è causa di esclusione automatica da procedura di gara?
Quesito:

Si chiede conferma che ai sensi del comma 2 dell’art. 1 All. II.10 il Durc acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 sia considerato mezzo di prova della grave violazione in materia contributiva e previdenziale. La domanda poggia sul fatto che il comma 1 del medesimo art. 1 al secondo capoverso definisce “grave violazione” in materia contributiva quelle ostative al rilascio del DURC. L’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 laddove prevede che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10 Nel caso specifico, il DURC è stato rilasciato, ma resa la dicitura che il soggetto “non risulta regolare” per irregolarità nel versamento dei contributi e accessori verso l’INPS per Euro 12.463,98. Si chiede se è corretto ritenere applicabile la causa automatica di esclusione ex art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 e art. 1 all. II.10 nel caso di rilascio di DURC irregolare per il versamento di contributi e accessori nei confronti dell’INPS. Si chiede, di conseguenza, se l’accertamento della causa automatica di esclusione riscontrata in sede di verifica dei requisiti determini l’esclusione del partecipante e l’obbligo di segnalazione all’ANAC ed all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione in sede di autocertificazione.

 
Risposta:

La giurisprudenza consolidatasi già con il codice precedente e applicabile anche alla immutata disciplina del nuovo d.lgs. 36/2023, è concorde nel ritenere che “la mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto” (C. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141). Ciò in quanto le ipotesi di esclusione previste dall’art. 80, co. 4, essendo di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo, non lasciano alcun margine di discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante, affidando il vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico all’ente previdenziale cui spetta l’accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, imponendosi pertanto l’esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato (C. St., sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849)”. “Il DURC costituisce invero una dichiarazione di scienza che si colloca tra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso (Cons. Stato, Ad. plen., 25 maggio 2016, n. 10); ne consegue che per l’operatore economico che partecipa ad una gara il DURC costituisce l’unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali, sia in positivo che in negativo (Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n. 4023). L’esistenza, come nel caso di specie, di un DURC non regolare certifica dunque l’esistenza di una violazione grave e impone l’esclusione dell’operatore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163 del 2006.” (CdS sez. V n. 3529/2024). Si concorda pertanto circa l’obbligatoria esclusione del concorrente prospettata nel quesito, confermata altresì dal disposto dell’art. 96 co. 2 del Codice che esclude l’applicazione, al caso di specie, dell’istituto del self cleaning. L’accertamento di una falsa dichiarazione in sede di autocertificazione rilasciata in occasione della partecipazione alla procedura comporta l’obbligo di segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e all’autorità giudiziaria competente.

 

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