Consultazione pareri
Codice identificativo: | 428 |
Data ricezione: | 07/02/2024 |
Argomento: | Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione |
Oggetto: | Art. 5 comma 9 allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 |
Quesito: | il comma 9 dell'art. 5 allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 così recita: 9. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.. Quando è che le modifiche possono considerarsi di dettaglio non risulta necessario approvare una modifica contrattuale? |
Risposta: | Con riferimento a lavori affidati in appalto, la norma riportata nel quesito (il comma 9 dell'articolo 5 allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 applicabile per rinvio operato dal comma 4 dell’articolo 41 del capitolato generale approvato con d.p.p. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg) contiene, in effetti, una formulazione meno stringente sia rispetto alla disciplina contenuta nei previgenti articoli 51, comma 8 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e 127 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (non più applicabili ai bandi o inviti pubblicati o inviati a partire dal 15 settembre 2023), sia rispetto a quella ancora antecedente (in particolare: rispetto al comma 3 articolo 132 D.Lgs. 163/2006 che indicava anche un preciso limite quantitativo nella misura del 5 % dei lavori). La scelta del legislatore è stata, in linea di massima, quella di offrire una maggiore elasticità applicativa, al fine di non irrigidire eccessivamente le maglie sulla possibilità di adottare modifiche “di dettaglio” ordinabili direttamente dal Direttore dei Lavori (DL). La norma, infatti, riconosce al DL un ambito di discrezionalità tecnica (nel senso che consente al medesimo di poter scegliere, tra più soluzioni di dettaglio tutte legittimamente adottabili, quella che appare maggiormente confacente alle esigenze dell’amministrazione). A tale discrezionalità del DL corrisponde, tuttavia, anche un ambito di responsabilità da esercitarsi con cautela e prudenza, tenendo conto che la norma va applicata alla luce anche degli altri principi e regole vigenti. In particolare, tali modifiche devono avere scarso rilievo tecnico senza alterazione delle caratteristiche di esecuzione dell’opera come da progetto (originale o variato) approvato e senza impatto finanziario (in quando esse possono essere disposte individuando le compensazioni con altre voci) o maggiore difficoltà esecutiva per l’appaltatore (ad esempio richiedendo modalità esecutive non consuete o con materiali di difficile o oneroso reperimento: queste modifiche, infatti, potrebbero ledere anche il principio di buona fede e correttezza di esecuzione del contratto per cui potrebbe apparire utile effettuare le doverose valutazioni anche sotto questo profilo, ad esempio verificando la pronta reperibilità dei relativi materiali sul mercato etc.). Inoltre, va sempre tenuto presente che non si può parlare di modifiche “di dettaglio” allorché queste richiedano ulteriori autorizzazioni, nulla-osta o approvazioni comunque denominate: queste, infatti, comportano una valutazione ab externo delle modifiche proposte che, a questo punto, non rivestono più carattere “di dettaglio” essendo comunque necessaria una variazione da approvare con provvedimento del RUP. Si precisa che quando le modifiche “di dettaglio” sono di competenza del DL, la disciplina procedurale è da rinvenirsi nella disposizione citata in quesito che contempla l’obbligo di comunicazione preventiva al RUP e quella sostanziale nell’art. 1 comma 2 lett. e) all. II. 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che contempla l’adozione di un atto di sottomissione anche al fine di rendere trasparente e tracciabile il processo decisionale del DL con relativi contenuti motivazionali ed esplicativi (che sono estremamente importanti per consentire i successivi controlli ab externo, quali quello del collaudatore). |
< Indietro