in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 432
Data ricezione: 19/07/2024
 
Argomento: Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione
 
Oggetto: Requisiti del DEC
Quesito:

Questa amministrazione deve appaltare un servizio di ristorazione di durata pluriennale del valore annuo di circa 2.400.000,00. Il responsabile del servizio competente per materia svolge le funzioni di RUP e pertanto non può assumere le funzioni di direttore dell’esecuzione (Dlgs 36/23, allegato II.14, art. 32, comma 2, lettera h). Si chiede quindi l’ufficio di di DEC possa essere assunto da un dipendente diplomato, inquadramento professionale assistente amministrativo C base, non preposto alla direzione di un ufficio. Si chiede infine quali siano i requisiti tecnico professionali richiesti per assumere l’ufficio di direttore dell’esecuzione.

 
Risposta:

Le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici 2023 (e relativi allegati) non declinano in alcun punto i requisiti di professionalità che un soggetto deve possedere per assumere il ruolo di Direttore dell’esecuzione di un contratto di appalto di servizi o forniture. D'altra parte, tale lacuna era presente anche nei testi normativi previgenti ed è stata ritenuta connessa alla difficile standardizzazione dei contratti in questione e del relativo oggetto. La stessa ANAC, ove si è pronunciata, ha fatto generalmente riferimento a un soggetto che fosse in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto (Linee guida sul direttore dell'esecuzione – documento in consultazione) senza alcun’altra specificazione. Dall’esame della dottrina rinvenibile sull’argomento non è stato possibile dedurre una precisa indicazione: infatti, è dato rintracciare alcune prese di posizione che rimangono ferme al dettato di ANAC sopra indicato, altri che – al contrario - si rifanno ai requisiti imposti dalla normativa vigente (oggi dall’All. I.2 al nuovo Codice dei contratti pubblici 2023) per l’individuazione del Responsabile del Progetto in caso di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Fra le due opposte soluzioni sembra potersi concludere come di seguito. Deve essere considerato come pacifico che un soggetto, per poter essere nominato Direttore dell’Esecuzione, deve disporre dei requisiti di “adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto” secondo le indicazioni di ANAC, ma – in assenza di espresse prescrizioni da parte del legislatore – non si ritiene corretto imporre che lo stesso disponga dei medesimi requisiti richiesti dal Codice per l’assunzione del ruolo di Responsabile unico del progetto. Pare, quindi, di potersi concludere che spetta all’Amministrazione valutare caso per caso quali siano i requisiti necessari e sufficienti affinché un soggetto possa essere in grado di svolgere le funzioni che gli derivano dalla nomina a Direttore dell’Esecuzione: valutazione che deve essere condotta in concreto, ossia in ragione della complessità e delle peculiarità che attengono al singolo contratto sia in termini di prestazioni che in termini di importo complessivo. In ogni caso, non si ritiene che si possa in via generale definire una soglia di importo al cui superamento il Direttore dell’esecuzione debba avere uno specifico titolo di studio o un determinato livello minimo di esperienza nello svolgimento della funzione in questione. Ciò, infatti, comporterebbe un’operazione di trasferimento dei requisiti prescritti dal legislatore per il solo responsabile unico del progetto anche al Direttore dell’Esecuzione. Rimane inteso che, sia il comma 7 dell’art. 114 del Codice che il comma 4 dell’art. 32 dell’All. II.14 prevedono la possibilità di affiancare rispettivamente al RUP e al Direttore dell’esecuzione uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo.

 

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