in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 435
Data ricezione: 30/07/2024
 
Argomento: Progettazione
 
Oggetto: Progettazione di servizi e forniture e verifica della progettazione
Quesito:

Secondo l' art. 41 comma 12 D. Lgs. 36/2023, la progettazione di servizi e forniture è articolata in unico livello e l'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto. Tuttavia nell'allegato I.7 non si trovano le specifiche sui contenuti della progettazione di servizi e forniture. Si deve quindi intendere nel caso di servizi e forniture che gli stessi devono essere corredati di elaborati aventi i contenuti minimi previsti per la progettazione esecutiva? Inoltre la verifica della progettazione di cui all'art. 42 deve essere svolta anche per la progettazione di servizi e forniture?

 
Risposta:

L’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che “la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”, senza prevedere null’altro. Da quanto emerge dal dettato normativo sembra possibile sostenere che il legislatore non abbia inteso vincolare la progettazione di servizi e forniture a particolari contenuti. Per quanto concerne invece la verifica di cui all’articolo 42 si precisa che è la stessa fonte normativa a limitare espressamente la propria applicazione agli appalti di lavori.

 

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