Consultazione pareri
Codice identificativo: | 436 |
Data ricezione: | 08/02/2024 |
Argomento: | Subappalto |
Oggetto: | ritenute subappaltatore |
Quesito: | Con la presente si chiede se, in fase di SAL, la ritenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi di tutela dei lavoratori si applichi anche ai subappaltatori (evidenziato quindi in un certificato di pagamento) oppure al solo appaltatore (per contratti stipulati in vigenza del d.lgs 50/2016, LP 26/93 e regolamento di attuazione). Il dubbio nasce dalla lettura dell'art. 43 comma 2 della LP 26/93 e di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto ("A garanzia dell'osservanza degli obblighi previsti dall’art. 43 della l.p. 26/1993 in capo all'appaltatore, agli eventuali subappaltatori o concessionario esecutore, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate."). |
Risposta: | Si conferma che la ritenuta dello 0,5 per cento va applicata anche al corrispettivo dovuto al subappaltatore: si tratta di una logica e necessaria conseguenza della regola per cui in sede di esecuzione del contratto è necessario che gli esecutori dello stesso (che sia l’appaltatore principale ovvero il subappaltatore) devono rispettare i connessi obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi. Tale regola, sotto la previgente disciplina, era declinata dall’articolo 43, commi 1 (che afferma l’obbligo di osservanza del trattamento economico e normativo della contrattazione collettiva sia per l’appaltatore che per il subappaltatore), comma 2 (che afferma che appaltatore e subappaltatore devono osservare gli obblighi di ritenuta fiscale, contributiva e assicurativa) e comma 4 (che afferma che a garanzia degli obblighi di cui al comma 2 va operata una ritenuta dello 0,5 per cento) della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 nonché all’articolo 139 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (in particolare al comma 2, lettera “b” che prevede l’accertamento, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, della regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa anche del subappaltatore). Lo schema di capitolato speciale d’appalto in uso all’amministrazione provinciale (ribadito anche dal capitolato speciale citato in quesito) specifica che la ritenuta dello 0,5 per cento va applicata per assicurare che anche il subappaltatore osservi gli obblighi dell’articolo 43 della l.p. 26/1993, in coerenza con il quadro normativo vigente all’epoca, come sopra riportato. Poiché, nella previgente disciplina, la modalità ordinaria di pagamento al subappaltatore era quella del pagamento diretto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice si precisa che: - la ritenuta dello 0,5 per cento va applicata “a monte” sul credito lordo maturato dall’appaltatore come risultante dal relativo SAL: cioè sulla somma, calcolata al valore contrattuale (applicando il ribasso offerto), viene operata la ritenuta dello 0,5 per cento indipendentemente dalla circostanza che i lavori contabilizzati siano stati eseguiti direttamente dall’appaltatore principale che dai suoi eventuali subappaltatori; - pertanto, questo importo trattenuto va imputato, pro quota, anche ai relativi subappaltatori che abbiano realizzato lavori durante la fase esecutiva del SAL di riferimento in proporzione all’entità dei lavori da loro realizzati, così come risultanti dalla relativa contabilizzazione effettuata dal DL; - tale imputazione, peraltro, prescinde dal valore contrattuale attribuito, inter partes, nei rapporti tra appaltatore principale e subappaltatori in quanto la ritenuta dello 0,5 per cento va comunque operata necessariamente sull’importo come contabilizzato; pertanto, l’entità della ritenuta non varia né nel caso in cui l’importo contrattuale stabilito tra detti soggetti risulti in diminuzione ma neppure “in aumento”. Considerato che il pagamento diretto avviene sulla base di una proposta di liquidazione al subappaltatore secondo quanto previsto dal previgente articolo 139, comma 2 del regolamento provinciale, la verifica che l’amministrazione aggiudicatrice deve effettuare al momento del pagamento in questione (riportandolo nel certificato di pagamento) consiste nella verifica della corretta applicazione della ritenuta dello 0,5 per cento come sopra calcolata e la conseguente corretta applicazione della stessa sulla fattura del subappaltatore (che dovrà risultare depurata da detta ritenuta). Per completezza, per appalti il cui bando o invito sia stato pubblicato o inviato a partire dal 15 settembre 2023, si segnala che anche il vigente articolo 39 del capitolato generale d'appalto approvato con d.p.p. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg ribadisce (al comma 3) che “A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del subappaltatore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del certificato collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate”. Il calcolo della ritenuta, pertanto, va effettuato secondo le modalità sopra indicate. Anche la verifica da parte dell’amministrazione rimane analoga, con la differenza che nel caso di pagamento indiretto questa dovrà riguardare la fattura quietanzata prodotta (nel senso che dovrà risultare operata la ritenuta come sopra detratta dall’importo “lordo” contrattualmente stabilito tra le parti) e permarrà, in ogni caso, la solidarietà a carico dell’appaltatore principale per il mancato pagamento degli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi da parte del subappaltatore, mentre nel caso di pagamento diretto la verifica dovrà riguardare la fattura allegata alla proposta di pagamento formulata dall’appaltatore e la solidarietà non si estenderà all’appaltatore principale nei casi previsti dalle lettere a) e c) del comma 11 dell’articolo 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 a condizione, ovviamente, che la proposta di pagamento diretto formulata dall’appaltatore principale riporti il calcolo corretto dell’importo della proposta medesima (cioè risulti correttamente applicata la ritenuta dello 0,5 %) in quanto, diversamente, non potrà esimersi dalla conseguente responsabilità solidale per la parte in cui risulterà una scopertura rispetto all’importo della ritenuta in questione. |
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