Consultazione pareri
Codice identificativo: | 441 |
Data ricezione: | 09/09/2024 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | Procedimento di affido da seguire in caso di procedura negoziata conclusa senza offerte ammissibili |
Quesito: | Per l'affido di un servizio sotto soglia ma superiore a euro 140.000,00 è stata esperita procedura negoziata, preceduta da avviso di manifestazione di interesse. E' stata ricevuta una sola offerta e la stessa è risultata non ammissibile. E' possibile procedere quindi ad affidamento diretto?” |
Risposta: | In linea generale, l’improduttivo esperimento delineato nel quesito non legittima il ricorso all’affidamento diretto che, a norma dell’art. 50 co. 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici è invece riservato a servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione) di importo inferiore a 140.000,00 euro. E’ ben vero che - rispetto ad una procedura aperta o ristretta andata deserta (in quanto non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata) a condizioni iniziali dell'appalto sostanzialmente confermate - l’art. 76 del citato Codice prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando. Da ciò non può tuttavia dedursi un più generale principio di “scorrimento” per cui anche quando ad andare deserta è una procedura negoziata verrebbe, a cascata, legittimato l’affidamento diretto. Nella situazione delineata nel quesito meriterà, invece, eseguire un supplemento di istruttoria per appurare se l’andamento anomalo della negoziata possa essere ricondotto: a) alla richiesta da parte della stazione appaltante di requisiti o caratteristiche tecniche troppo stringenti ed in quanto tali barriera ed ostacolo alla partecipazione; in questo caso si invita ad un riesame della documentazione di gara - anche con confronti con altre stazioni appaltanti che operano nell’ambito di chi ha posto quesito e che hanno probabilmente già affrontato e risolto il problema di approvvigionamento di servizi uguali o analoghi – rifacendo la RDO - Richiesta di Offerta; in tal senso può valutarsi l’opportunità di eseguire una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti pubblici, con la finalità di migliorare l’iniziativa della nuova RDO. b) alla particolarità del servizio, che si rende eseguibile unicamente da un determinato operatore economico per la ragione indicata al ridetto art. 76, co. 2, lett. b) punto 2 del Codice, vale a dire, la concorrenza è assente per motivi tecnici (e non per una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto). In questo caso è possibile derogare alle procedure ordinarie ed eseguire la procedura negoziata senza bando, previa adeguata motivazione e nel rispetto comunque dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato sanciti dal D.Lgs. 36/2023, invitando l’operatore economico che, operando in privativa, potrà proporre la propria offerta appropriata. Sul tema vedasi anche parere del supporto giuridico MIT n. 2563. |
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