in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 442
Data ricezione: 09/09/2024
 
Argomento: Requisiti generali
 
Oggetto: Accessibilità da parte degli enti pubblici alle autochiarazioni rese dagli operatori economici ad altre amministrazioni
Quesito:

Premesso che l’art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che “Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti” ci si domanda se le stazioni appaltanti possano, in attuazione del principio di collaborazione tra pp.aa., accedere alla consultazione delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ad altre amministrazioni aggiudicatrici. L’art 52 del Codice dei Contratti seguita statuendo che “La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione”; con riferimento all’adempimento in oggetto ci si interroga sul se le istituzioni scolastiche possano avvalersi dei controlli eseguiti da altre amministrazioni aggiudicatrici (es. altra istituzione scolastica) e dei relativi esiti. In via subordinata, preme altresì comprendere se le istituzioni scolastiche possano accedere all’“Elenco operatori economici lavori pubblici” anche in relazione alle procedure amministrative di acquisizione dei servizi e delle forniture.

 
Risposta:

In relazione al primo quesito relativo alla possibilità di accedere alla consultazione delle autodichiarazioni rese ad altre stazioni appaltanti si ricorda che ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 36/2023 la stazione appaltante è tenuta ad acquisire autocertificazione relativa al possesso dei requisiti in occasione del singolo affidamento. Peraltro si ritiene che il primo quesito non possa che avere riscontro negativo anche in ragione del necessario rispetto delle regole di protezione e trattamento dei dati personali. Venendo alla parte del quesito attinente la possibilità per una stazione appaltante di avvalersi degli esiti delle verifiche operate da altra stazione appaltante, mette conto osservare come la verifica del possesso di taluni requisiti non sempre costituisce un automatismo ma è necessariamente rimessa alla valutazione discrezionale di ciascun RUP, anche in ragione della singola procedura di affidamento. Ciò induce a suggerire la massima prudenza nel far proprie le valutazioni operate da altra stazione appaltante. Da ultimo, si ricorda che l’Elenco operatori economici lavori pubblici di cui all’articolo 19 della lp 2/2016 raccoglie esclusivamente gli operatori economici che operano appunto nell’ambito dei lavori pubblici.

 

< Indietro
torna all'inizio del contenuto