in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 447
Data ricezione: 24/09/2024
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: Partenariato pubblico privato nel settore dei beni culturali (art.134 D.lgs 36/2023)
Quesito:

Con riferimento al parere n. 418 in merito a concessioni e partenariato pubblico privato si chiede: a) se l'art.134, c.2, del D.lgs 36/2023, che prevede il partenariato speciale per i beni culturali, sia considerabile lex specialis e quindi derogatorio rispetto alle norme di cui agli artt.174 e ss. ; b) se nel campo dei beni culturali, sia possibile attivare forme di partenariato con soggetti pubblici e privati, ad esempio per l'avvio e gestione di musei, con contratti diretti, senza necessità di attivazione di formali procedure di gara, ovvero con previo mero avviso di interesse e negoziazione con i soggetti ritenuti idonei, in linea con la Circolare del Ministero della Cultura n.45/2019, riconducendo tale partenariato agli accordi di cui all'art.112 del D.lgs 42/2004; c) se il PPP speciale può essere attivato solo da enti pubblici territoriali, o anche da enti strumentali della Provincia, come ad esempio i musei provinciali di cui all'art.24 della L.P. 15/2007, a cui la Provincia ha espressamente affidato, con delibera di Giunta, la gestione di sedi museali di proprietà provinciale, sottoscrivendo con gli stessi apposite convenzioni.

 
Risposta:

Con riferimento al quesito n. 447, si riscontra come segue: a) l’art. 134 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito l’art. 151, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016,n. 50, prevede, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale, una forma speciale di partenariato da instaurarsi attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. La norma riconduce questo speciale tipo di partenariato nell’ambito dell’autonomia contrattuale della pubblica amministrazione e dei contratti gratuiti di cui all’art. 8 del Codice dei Contratti Pubblici. Trattasi, quindi, di una forma di Partenariato Speciale atipico al quale si applicheranno le disposizioni del Codice solo in via residuale e in quanto compatibili. Infatti, con l’art. 134 co. 2 il legislatore ha inteso ridurre gli oneri procedurali limitatamente ad una specifica tipologia di contratto. b) Gli accordi ex art. 112 del D.Lgs. 42/2004 che rispettino i requisiti di tipo soggettivo e oggettivo di cui all’art. 134 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 potranno ricadere all’interno della relativa disciplina e potranno, conseguentemente, adottarsi le procedure semplificate ivi previste. c) L’art. 134 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in quanto disposizione speciale e derogatoria rispetto alle ordinarie procedure di gara è soggetta ad un criterio interpretativo restrittivo. Pertanto, non appare possibile estendere per analogia l’applicazione di tale norma ad enti non territoriali o comunque diversi da quelli in essa elencati. A conferma di ciò si evidenzia che l’ambito di applicazione soggettivo della norma del Codice del 2016, dapprima limitato al Ministero della Cultura, è stato ampliato nel 2020 includendo, appunto, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali. Tale limitazione risponde, quindi, ad una precisa scelta legislativa che viene ribadita nel testo del nuovo Codice. Si ricorda, in ogni caso che l’art. 89 comma 17 del D.Lgs. n. 117/2017 consente l’utilizzo dello strumento del partenariato speciale per i beni culturali anche agli altri enti pubblici (diversi quindi dagli enti territoriali) quando il partenariato sia attivato con enti del Terzo settore che svolgano determinate attività, limitatamente alla valorizzazione di beni immobili.

 

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