Consultazione pareri
Codice identificativo: | 448 |
Data ricezione: | 24/09/2024 |
Argomento: | Esecuzione del contratto |
Oggetto: | verifica congruità della manodopera ex L.56/2024 |
Quesito: | L'art.29 del D.L. 19/24, convertito con L.56/24 e modificato con D.L. 60/24 (c.d. "Decreto Coesione), ha eliminato il riferimento agli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro per l'obbligo di verifica della congruità della manodopera, ai fini del pagamento del saldo finale di lavori, di cui all'allegato X del D.lgs 81/2008. Tenuto conto della vigenza dell'art.52 della L.P. 26/93 e dei contenuti del parere di L'esperto risponde n.378, che ha ribadito che i lavori in economia costituiscono cosa diversa rispetto alle modalità di affidamento di lavori pubblici tramite appalto, ai sensi dell'art.29 della L.P. 26/93, si chiede se per i lavori in economia corra l'obbligo o meno di verifica della congruità della manodopera. |
Risposta: | I commi da 10 a 12 dell’articolo 29 del DL 2 marzo 2024, n. 19 citato in quesito hanno ad oggetto alcune disposizioni riconducibili all’ambito della prevenzione e del contrasto del lavoro irregolare e si rivolgono sia a committenti pubblici che privati con la finalità di far emergere possibili fenomeni di lavoro irregolare in funzione di tutela giuslavoristica. Pertanto, la disciplina in questione appare riconducibile all’ambito delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (ordinamento civile e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali). Inoltre, con specifico riferimento agli appalti pubblici, il comma 11 del citato articolo 29 stabilisce che “fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso”. Quest’ultima specifica disposizione appare costituire una regola di principio dettata in tema di responsabilità dei funzionari (ai sensi dell’articolo 28 della Costituzione). Si ritiene, pertanto, che l’articolo 52 della l.p. 26/1993, che contiene disposizioni di natura specifica che valgono ad attribuire - nell’ambito di tale specialità - una parziale autonomia alla disciplina dei lavori pubblici in economia rispetto agli appalti (come avviene nel caso cui fa riferimento il quesito 378), tuttavia non per questo risulta idoneo a consentire una disapplicazione di norme statali ove riconducibili - come in fattispecie - alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione (trattandosi, come detto sopra, di disposizioni di tutela giuslavoristica e di livelli essenziali delle prestazioni) ed incidenti anche sul tema della responsabilità dei dipendenti pubblici ai sensi dell’articolo 28 della Costituzione. In definitiva, la specialità della normativa sui lavori in economia legata all’applicazione dell’articolo 52 della l.p. 26/1993 e relative norme regolamentari attuative, non vale a sottrarre detti lavori all’applicazione delle disposizioni sul cosiddetto “DURC di congruità”. Si rammenta che la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nelle more della possibilità di accesso diretto all’applicativo (EdilConnect) da parte delle amministrazioni aggiudicatrici (che ad oggi non risulta ancora possibile), dovrà essere verificata richiedendo all’appaltatore la relativa autocertificazione munita anche delle credenziali (Codice univoco di congruità a 15 caratteri e Codice di autorizzazione di 14 caratteri) atte a consentire, mediante accesso ad Edilconnect da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, il riscontro in ordine all’effettivo avvenuto rilascio dell’attestazione da parte degli organi competenti. |
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