in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 453
Data ricezione: 22/10/2024
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: Oggetto: Disciplina acquisizione corsi di formazione a catalogo
Quesito:

Vista la FAQ ANAC C.9 https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari, secondo cui la partecipazione di un dipendente a seminari o convegni non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi, diversamente dall’acquisto da parte di un ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale, che configura un appalto di servizi di istruzione e formazione e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità, si richiede di chiarire la distinzione tra "seminari e convegni" e "corsi di formazione". In particolare se un corso a catalogo, già predisposto da organizzazioni erogatrici di formazione senza alcuna possibilità da parte del fruitore di incidere sui contenuti e sullo svolgimento del medesimo, possa essere assimilato alla categoria "seminari e convegni", non integrando quindi la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, di conseguenza, non richiedendo nè il ricorso a piattaforme elettroniche certificate, nè l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare per quanto concerne il CIG.

 
Risposta:

Si ritiene di rispondere positivamente al quesito posto. Nel caso in cui l’ente non abbia la possibilità di determinare l’oggetto e le caratteristiche della prestazione, potendo soltanto decidere se usufruire o meno della stessa, offerta al pubblico ad un prezzo e a condizioni predeterminate (orari, luogo di fruizione, ecc.), si ritiene trovi applicazione l’esenzione prevista dalla faq ANAC C9 citata nel quesito. Si osserva tuttavia che l’acquisizione della prestazione, in quanto potenzialmente assimilabile a «consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche», vada soggetta a tracciabilità attenuata attraverso l’utilizzo del conto corrente dedicato.

 

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