in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 458
Data ricezione: 11/07/2024
 
Argomento: Subappalto
 
Oggetto: QUESITI IN MERITO AL SUBAPPALTO
Quesito:

1. Nell’elenco delle voci che si intende appaltare, sono riportate delle lavorazioni che presentano un importo unitario superiore a quello previsto in contratto. Considerato che per la Stazione Appaltante il valore di quelle lavorazioni è dato dall’importo di contratto, è possibile accettare un importo superiore? 2. L’operatore economico, in sede di gara, ha dichiarato correttamente di voler subappaltare integralmente la categoria scorporabile in quanto esso non ne è in possesso. Fermo restando che tutte le lavorazioni devono essere subappaltate, è ammissibile che tali lavorazioni siano subappaltate a più di un operatore economico? Nel caso di categoria scorporabile SIOS, il subappalto può essere suddiviso? 3. Gli oneri della sicurezza fanno parte intrinsecamente delle lavorazioni, tant’è che concorrono a determinare l’importo complessivo della singola categoria (e conseguentemente a determinarne la classifica). Se la richiesta di subappalto è del 100% delle lavorazioni (in quanto l’O.E. non è in possesso della qualificazione SOA obbligatoria), è corretto richiedere che anche gli oneri della sicurezza vengano riconosciuti per il 100%? 4. Se dopo essere stato autorizzato, il subappaltatore facesse comunicazione di nolo a caldo, bisogna verificare la qualificazione SOA anche di tale nuovo operatore? Considerato che il nuovo operatore, con il relativo mezzo, agisce esclusivamente sotto il controllo del subappaltatore, rientrando quindi tra i mezzi che il subappaltatore organizza e gestisce a proprio rischio per realizzare l’opera (art. 1655 del Codice Civile), ci si può rifare alla qualificazione del subappaltatore? 5. L’importo corretto da autorizzare per il subappalto è l’importo delle lavorazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante oppure l’importo delle medesime lavorazioni derivanti dal contratto di subappalto tra il subappaltatore e l’aggiudicatario?

 
Risposta:

1. Il problema posto riguarda l’accettazione di importi del contratto di subappalto superiori a quelli indicati in offerta; in questo caso l’importo eccedente ovvero “in aumento” rispetto a quelli offerti dall’appaltatore principale costituenti prezzo contrattuale nei rapporti con l’amministrazione aggiudicatrice non rileva ai fini dell’autorizzazione al subappalto, della contabilizzazione ed eventuale pagamento diretto al subappaltatore essendo diretti a valere prevalentemente nei rapporti interni tra appaltatore e subappaltatore. 2. Per i contratti ai quali si applica la disposizione dell’articolo 119 del CCP 2023 (quindi per quelli che fanno seguito a bandi di gara pubblicati o lettere di invito inviate a far data dal 15 settembre 2023) non sono presenti limitazioni in ordine alla possibilità di suddividere la medesima lavorazione su più subappalti da conferire a diversi o.e., fermo restando che ciascun subappalto deve essere autorizzato e che ogni o.e. deve possedere la qualificazione per i lavori da realizzare. Con riferimento ai contratti cui si applica la previgente normativa si rammenta che per i contratti regolati dall’articolo 26 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, nella sua versione originaria (applicabile dal 16 marzo 2016), il quarto comma stabiliva che “4. In caso di subappalto, le lavorazioni o le prestazioni indicate nel comma 2, lettera a), sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto”; successivamente, con l’articolo 30 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, l’iniziale previsione del quarto comma è stata (peraltro solo parzialmente) riprodotta al primo comma, terzo periodo, che stabiliva che “La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara": quindi, a partire dall’entrata in vigore della predetta modifica (cioè per contratti il cui bando di gara sia stato pubblicato o la lettera di invito inviata - ai sensi del comma 16 del predetto articolo 30 - dal 30 dicembre 2017) la possibilità di suddividere la posa in opera dalla fornitura doveva essere esplicitamente consentita dagli atti di gara (quindi, solitamente: dal capitolato speciale) ma non era più previsto l’obbligo di mantenere tutte le lavorazioni subappaltabili nell’ambito di un unico contratto di subappalto. Si ritiene, inoltre, che in sede di gara sia possibile prevedere, con adeguata motivazione sotto il profilo tecnico-esecutivo, che determinate lavorazioni debbano necessariamente essere eseguite da un unico subappaltatore in considerazione della necessaria unitarietà tecnica dell’esecuzione e delle conseguenti assunzioni di responsabilità verso l’amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso, considerato il permanere della disciplina del DL “Expo” (28 marzo 2014, n. 47, vedasi, da ultimo: CdS, V, 25 ottobre 2024, n. 8534, paragrafo 6.2.) è da rilevare, per l’ipotesi di lavorazioni scorporate rientranti nelle categorie di cui alla lettera “b” (comprensiva anche delle SIOS) del comma 2 dell’articolo 12 di tale DL, che l’appaltatore deve necessariamente subappaltare in quanto privo in proprio del relativo requisito, che le lavorazioni non possono essere frazionate con la finalità elusiva di frazionare anche il relativo requisito; 3. Gli oneri della sicurezza, come individuati dall’amministrazione aggiudicatrice, costituiscono sempre una componente remunerativa che va riconosciuta al 100% non potendo essere soggetta a ribasso (ex comma 14 dell’articolo 41 del CCP 2023 in base al quale “I costi … della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso”). Il tema, semmai, è di capire, in base al contratto di subaffidamento prodotto dall’appaltatore, se la realizzazione delle voci della sicurezza riferite alle pertinenti lavorazioni spetta integralmente all’appaltatore o al subappaltatore: nel secondo caso tali oneri dovranno essere esposti al 100% anche nel contratto di subappalto in virtù di quanto previsto nel terzo periodo del comma 12 dell’articolo 119 del CCP 2023 nonché dalla lettera “c” comma 1 dell’articolo 8 dell’allegato I.2 CCP 2023 (in base alla quale rientra tra gli specifici compiti del RUP, assieme al DL e al CSE, la vigilanza sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto). 4. Si premette che, per poter inquadrare correttamente la fattispecie, l’amministrazione aggiudicatrice deve fare, preventivamente, un’attenta disamina dei contenuti del contratto di subaffidamento da parte del subappaltatore in quanto: a) se effettivamente il nolo “a caldo” si limita all’utilizzo dell’attrezzatura e del personale in grado di manovrarlo e tale utilizzo avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del subappaltatore, che mantiene su di sé il rischio del risultato dell’esecuzione delle lavorazioni nei confronti dell’appaltatore principale, si può confermare che la qualificazione necessaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici è quella del solo subappaltatore (con l’ulteriore conseguenza che il CEL attesterà l’esecuzione da parte di quest’ultimo senza disgiungere l’esecuzione del nolo a caldo rispetto al subappalto); si ritiene che, anche nei confronti di questa fattispecie, trova applicazione l’istituto dell’assimilazione, nel senso che se vi è affidamento di un nolo a caldo “singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare” (secondo periodo comma 2 articolo 119 CCP 2023), allora ci troveremmo di fronte ad un “subappalto a cascata” ammissibile solo se non esplicitamente vietato dagli atti di gara; 5. Ai fini dell’autorizzazione nonché della contabilizzazione e pagamento delle lavorazioni subappaltate (che, pertanto, possono anche essere liquidate direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al subappaltatore ove ricorra una delle situazioni di cui al comma 11 dell’articolo 119 del CCP 2023) l’importo da considerare è quello contrattuale, ovvero l’importo offerto dall’aggiudicatario come contrattualizzato tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore. Infatti, la posizione del subappaltatore non deriva da un autonomo titolo giuridico nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, bensì da una posizione giuridica derivata alla quale si può applicare il principio generale per cui chi fa valere un diritto altrui non può pretendere nulla di più di quanto spetterebbe al dante causa.

 

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