Consultazione pareri
Codice identificativo: | 464 |
Data ricezione: | 20/11/2024 |
Argomento: | Rotazione |
Oggetto: | rotazione contratto di servizi pluriennale |
Quesito: | Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) introduce l’obbligo di adozione del BIM per i progetti pubblici con un importo a base di gara superiore a un milione di euro a partire dal 1° gennaio 2025, soglia che dovrebbe essere raddoppiata grazie al decreto correttivo. Vorrei sapere se tale obbligo si applica solo alle nuove progettazioni, che nascerebbero dunque già digitali, oppure se si applicano anche ad opere per le quali è già stato approvato il PFTE, o addirittura il progetto esecutivo. Credo si possa escludere perlomeno e opere già in fase di esecuzione. La disciplina provinciale (Deliberazione della GP n. 307/2020) ammette la possibilità di affidare al medesimo prestatore di servizi più incarichi entro il medesimo anno solare fino alla soglia cumulativa di euro 140.000. Nel caso in cui si abbia un contratto di servizi pluriennale, il cui importo complessivo è comunque inferiore ad euro 140.000, si può rinnovare il medesimo contratto l’anno immediatamente successivo a quello in scadenza? Secondo un punto di vista sostanziale, se ciò non fosse ammesso, si creerebbe una disparità di trattamento in giustificata tra un’impresa A che ottiene dal comune un contratto per servizi di euro 20.000 l’anno 2023, poi un nuovo contratto di altri 20.000 per l’anno 2024 poi un nuovo contratto di altri 20.000 per l’anno 2025 poi un nuovo contratto di altri 20.000 per l’anno 2026 e un’impresa B che ottiene un contratto di 40.000 (o magari un po’ meno perché per avere la certezza dei 2 anni ha proposto uno sconto maggiore) per l’anno 2023 e 2024 e poi non può ottenere la nuova commessa. |
Risposta: | Per la prima parte del quesito si veda il dettato dell’articolo 17, commi 1 bis e 1 ter della lp 26/93, così come modificato anche dall’articolo 37, co. 1 della l.p. 12/2024 che richiama, in aggiunta alle previsioni transitorie previste al suddetto art. 17, anche l’applicazione delle disposizioni transitorie definite dalla disciplina statale con il neointrodotto articolo 225-bis, co. 2 del d.lgs. 36/2023. Per la seconda parte, si rammenta che l’istituto della rotazione tra operatori economici è stato introdotto nell’ordinamento italiano recependo alcuni principi di carattere generale in tema di trasparenza e di concorrenza (che, pur non menzionando espressamente la rotazione, tuttavia la implicano) di derivazione internazionale (articolo 9 Convenzione Merida 31 ottobre 2003 recepita con la L. 3 agosto 2009 , n. 116) e unionale (esempio: articolo 76, comma 1 Direttiva 24/2014). Esso, pertanto, costituisce un principio cardine da applicare in via generale, salve le tassative previsioni che consentono, a determinate condizioni, di poterlo derogare. Con specifico riferimento al contesto provinciale, la regola - applicabile transitoriamente facendo riferimento alla delibera citata nel quesito - prevede che si debba ordinariamente ricorrere alla rotazione per tipologie e fasce di importo; l’ambito cronologico (cioè il lasso temporale richiesto per “spezzare” tra loro due prestazioni omogenee) di applicazione è indicato: a) in termini di regola generale nella parte finale del paragrafo 3.3 riferito a servizi e forniture (e, analogamente, al paragrafo 3.5 per incarichi di servizi di ingegneria e architettura) dove si afferma che “Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti non trova applicazione nel caso in cui vi sia stata una interruzione di almeno due anni tra la conclusione del contratto immediatamente precedente e l’indizione della nuova procedura di affidamento, con riferimento alla stessa fascia di importo e categoria merceologica o tipologia di servizi”; questa previsione esplicita che un’interruzione - di rapporti contrattuali omogenei comprensiva della relativa esecuzione - di almeno due anni vale a spezzare il legame temporale tra la precedente prestazione (con riferimento al momento della sua “conclusione”, cioè al completo esaurimento della prestazione dell’operatore economico) e la prestazione successiva; b) in termini derogatori (da applicare restrittivamente), invece, al paragrafo 3.2 dove si esplicita che “Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall’art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l’amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell’anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l’importo indicato nell’art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 (47.000 euro)”; questo significa, allora, che è possibile affidare nello stesso anno solare anche una pluralità di contratti “omogenei” che non superino complessivamente tale soglia; tuttavia, nell’anno successivo, torna applicabile la regola del divieto di un nuovo affidamento al fine di “spezzare” ogni legame tra i precedenti e il nuovo affidamento. Fermi restando i divieti di artificiosa frammentazione di contratti - sui quali in questa sede non si vuole entrare - l’affidamento di un contratto pluriennale non modifica i termini della questione in quanto, non diversamente dai contratti annuali, al termine dell’esecuzione del contratto (considerando cioè l’anno solare in cui si conclude tale esecuzione), torna applicabile il divieto generale di nuovo affidamento nell’anno solare successivo. Si rammenta, infine, che nella parte conclusiva la deliberazione citata stabilisce che “In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non deve essere elusa, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi due anni, mediante ricorso ad: - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; - strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato del contratto; - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; - affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici”. |
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